7. Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda odierna occorre anche dare conto di alcune pronunce che negli ultimi anni sono state emesse dalle Corti Europee. Va innanzitutto menzionata la sentenza 13 maggio 2014 della Corte di giustizia dell'Unione Europea (in causa C-131/12 Google Spain). Si tratta di una vicenda che aveva ad oggetto il problema dell'accesso ai dati esistenti sulla rete internet alla luce dell'allora vigente direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, poi abrogata, come s'è detto, dal Regolamento 2016/679/UE; in particolare, la terza questione esaminata (punti 89 e ss.) riguardava il diritto dell'interessato ad ottenere che il motore di ricerca sopprimesse determinati dati dall'elenco dei risultati reperibili sulla rete. Non è il caso di soffermarsi sui particolari del caso, ma sono importanti i principi enunciati. La Corte di giustizia ha premesso (punto 92) che il trattamento dei dati personali può risultare incompatibile con l'art. 12, lett. b), della direttiva non soltanto se i dati sono inesatti, ma anche se essi sono inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del trattamento, oppure non aggiornati o conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario, "a meno che la loro conservazione non si imponga per motivi storici, statistici o scientifici". Ha altresì affermato la Corte che il diritto dell'interessato, derivante dagli artt. 7 e 8 della Carta, a chiedere "che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico" mediante la sua inclusione in un elenco accessibile tramite internet prevale, in linea di massima, sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca ed anche su quello del pubblico a reperire tale informazione in rete; a meno che non risultino ragioni particolari, "come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica", tali da rendere preponderante e giustificato l'interesse del pubblico ad avere accesso a tale informazione (punto 97). Risolvendo il caso specifico - nel quale l'attore aveva chiesto l'eliminazione del dato che collegava la sua persona ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali - la Corte ha affermato che sussisteva il diritto alla soppressione dei link corrispondenti esistenti nella rete, in quanto anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso (sedici anni dalla pubblicazione originaria), l'interessato aveva diritto a che quelle informazioni non fossero più collegate alla sua persona. A conclusioni non dissimili, sia pure in relazione ad un diverso contesto, è pervenuta la Corte Europea dei diritti dell'uomo nella nota sentenza 19 ottobre 2017. Si trattava, in quel caso, della vicenda di un uomo d'affari ucraino residente in Germania, amministratore di società televisive. Pubblicato su di un quotidiano di larga diffusione un articolo relativo al suo coinvolgimento in vicende di corruzione finalizzate ad ottenere licenze televisive in Ucraina, l'interessato aveva chiesto ai giudici tedeschi che il contenuto dell'articolo on line venisse rimosso. I giudici tedeschi avevano respinto la richiesta, in considerazione dell'influenza del soggetto all'interno della società tedesca e dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto reato. Adita dall'interessato per presunta violazione, da parte delle autorità tedesche, dell'art. 8 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha escluso che potesse, nella specie, ritenersi violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare; e, dando atto

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