dell'avvenuto bilanciamento, da parte dei giudici nazionali, dei due interessi in
conflitto, la sentenza ha dichiarato di concordare con il ragionamento svolto dai
giudici tedeschi, nel senso che l'articolo contestato aveva contribuito ad un dibattito
di interesse generale e che c'era un interesse pubblico nel presunto coinvolgimento
del richiedente e nel fatto di averlo menzionato per nome (punto 37). Ragioni,
queste, considerate sufficienti a far prevalere il diritto della generalità dei consociati
alla conoscenza dei fatti rispetto a quello del privato all'oblio sui medesimi.
Potrebbero essere richiamate anche altre pronunce, i cui principi comunque non si
discostano da quelli già riassunti. Giova tuttavia ricordare, nel tentativo di enucleare
una sintesi dei criteri indicati dalle Corti Europee, che il bilanciamento tra l'interesse
del singolo ad essere dimenticato e quello opposto della collettività a mantenere viva
la memoria di fatti a suo tempo legittimamente divulgati presuppone un complesso
giudizio nel quale assumono rilievo decisivo la notorietà dell'interessato, il suo
coinvolgimento nella vita pubblica, il contributo ad un dibattito di interesse generale,
l'oggetto della notizia, la forma della pubblicazione ed il tempo trascorso dal
momento in cui i fatti si sono effettivamente verificati.
Delimitazione del campo di indagine in relazione alla concreta vicenda.
8. Così inquadrato, nelle sue linee normative e giurisprudenziali generali, il problema
giuridico posto dall'ordinanza interlocutoria, ritengono le Sezioni Unite di dover
innanzitutto compiere una delimitazione del campo di indagine della presente
pronuncia.
Come risulta dalla tracciata panoramica della giurisprudenza nazionale ed Europea
e come è stato illustrato con chiarezza anche dalla dottrina, quando si parla di diritto
all'oblio ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni: quella di chi
desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato
legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda
pubblicazione; quella, connessa all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie
nella rete, consistente nell'esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta
legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale (è il caso della sentenza n.
5525 del 2012); e quella, infine, trattata nella citata sentenza Google Spain della
Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella quale l'interessato fa valere il diritto alla
cancellazione dei dati.
Il caso oggi in esame corrisponde alla prima delle tre ipotesi suindicate e
rappresenta, per così dire, un caso classico, cioè un caso connesso col problema
della libertà di stampa e la diffusione della notizia a mezzo giornalistico, rimanendo
perciò escluso ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e
dall'uso della rete internet. Si tratta cioè dell'ipotesi in cui non si discute della
legittimità della pubblicazione, quanto, invece, della legittimità della ripubblicazione
di quanto è stato già a suo tempo diffuso senza contestazioni.
La presente sentenza, quindi, si soffermerà soltanto su questo aspetto e la scelta di
delimitare il campo di indagine non è frutto di un arbitrio decisionale, ma della
semplice constatazione per cui ogni pronuncia giudiziaria trova il proprio limite nel
collegamento con una vicenda concreta. Com'è stato incisivamente detto nelle note
sentenze sulla compensatio lucri cum damno, alle Sezioni Unite non è affidata