"l'enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la
soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alla
specificità del singolo caso della vita" (sentenze 22 maggio 2018, n. 12564, n.
12565, n. 12566 e n. 12567). In coerenza, quindi, con i limiti del petitum e con le
funzioni istituzionali della Suprema Corte, la presente decisione si atterrà ai confini
ora indicati.
E' appena il caso di rilevare, del resto, che l'ordinanza interlocutoria ha posto il
problema dei rapporti tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio; ora, se è vero che
questo rapporto può risultare conflittuale anche in relazione a fattispecie nelle quali
si discute della permanenza o della cancellazione dei dati sulla rete internet, è anche
vero che i problemi che derivano dall'uso di tale strumento non sempre sono
connessi con l'esercizio del diritto di cronaca (indicativo in tal senso è il caso
affrontato nell'ordinanza 9 agosto 2017, n. 19761, dove si discuteva del diritto
dell'interessato ad impedire la permanente circolazione on line di una serie di
informazioni di carattere commerciale, senza che venisse in alcun modo in esame il
diritto di cronaca).
Il problema in esame e la sua soluzione.
9. Ai fini della soluzione del problema in esame, le Sezioni Unite ritengono di dover
innanzitutto spostare la prospettiva dell'indagine rispetto all'ordinanza interlocutoria
la quale, come detto, ha chiesto di indicare quale sia la linea di confine tra il diritto di
cronaca e il diritto all'oblio.
La corretta premessa dalla quale bisogna muovere è che quando un giornalista
pubblica di nuovo, a distanza di un lungo periodo di tempo, una notizia già
pubblicata - la quale, all'epoca, rivestiva un interesse pubblico - egli non sta
esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storica
(storiografica) di quei fatti. Lo stesso termine "diritto di cronaca", infatti, trae la
propria etimologia dalla parola greca Kpovoc, che significa, appunto, tempo; il che
vuol dire che si tratta di un diritto avente ad oggetto il racconto, con la stampa o altri
mezzi di diffusione, di un qualcosa che attiene a quel tempo ed è, perciò, collegato
con un determinato contesto. Ciò non esclude, naturalmente, che in relazione ad un
evento del passato possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di
attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una
manifestazione del diritto di cronaca (in tal senso già la citata sentenza n. 3679 del
1998); in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del
passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicazione di
un'attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che
è prevista per il diritto di cronaca.
Va detto subito, per evitare fraintendimenti, che l'attività storiografica, intesa appunto
come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività, fa
parte della storia di un popolo, ne rappresenta l'anima ed è, perciò, un'attività
preziosa. Ma proprio perchè essa è "storia", non può essere considerata "cronaca".
Ne deriva che simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno
rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso
concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve
svolgersi in forma anonima, perchè nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce