"l'enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alla specificità del singolo caso della vita" (sentenze 22 maggio 2018, n. 12564, n. 12565, n. 12566 e n. 12567). In coerenza, quindi, con i limiti del petitum e con le funzioni istituzionali della Suprema Corte, la presente decisione si atterrà ai confini ora indicati. E' appena il caso di rilevare, del resto, che l'ordinanza interlocutoria ha posto il problema dei rapporti tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio; ora, se è vero che questo rapporto può risultare conflittuale anche in relazione a fattispecie nelle quali si discute della permanenza o della cancellazione dei dati sulla rete internet, è anche vero che i problemi che derivano dall'uso di tale strumento non sempre sono connessi con l'esercizio del diritto di cronaca (indicativo in tal senso è il caso affrontato nell'ordinanza 9 agosto 2017, n. 19761, dove si discuteva del diritto dell'interessato ad impedire la permanente circolazione on line di una serie di informazioni di carattere commerciale, senza che venisse in alcun modo in esame il diritto di cronaca). Il problema in esame e la sua soluzione. 9. Ai fini della soluzione del problema in esame, le Sezioni Unite ritengono di dover innanzitutto spostare la prospettiva dell'indagine rispetto all'ordinanza interlocutoria la quale, come detto, ha chiesto di indicare quale sia la linea di confine tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio. La corretta premessa dalla quale bisogna muovere è che quando un giornalista pubblica di nuovo, a distanza di un lungo periodo di tempo, una notizia già pubblicata - la quale, all'epoca, rivestiva un interesse pubblico - egli non sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storica (storiografica) di quei fatti. Lo stesso termine "diritto di cronaca", infatti, trae la propria etimologia dalla parola greca Kpovoc, che significa, appunto, tempo; il che vuol dire che si tratta di un diritto avente ad oggetto il racconto, con la stampa o altri mezzi di diffusione, di un qualcosa che attiene a quel tempo ed è, perciò, collegato con un determinato contesto. Ciò non esclude, naturalmente, che in relazione ad un evento del passato possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca (in tal senso già la citata sentenza n. 3679 del 1998); in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicazione di un'attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca. Va detto subito, per evitare fraintendimenti, che l'attività storiografica, intesa appunto come rievocazione di fatti ed eventi che hanno segnato la vita di una collettività, fa parte della storia di un popolo, ne rappresenta l'anima ed è, perciò, un'attività preziosa. Ma proprio perchè essa è "storia", non può essere considerata "cronaca". Ne deriva che simile rievocazione, a meno che non riguardi personaggi che hanno rivestito o rivestono tuttora un ruolo pubblico, ovvero fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo necessario ai nomi dei protagonisti, deve svolgersi in forma anonima, perchè nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce

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