(per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per
scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di
un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del
soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del
soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e,
segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese; 4) le modalità impiegate
per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da
fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non
eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o
considerazioni personali, così da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla
nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione
della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire
all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico. In
assenza di tali presupposti, la pubblicazione di una informazione concernente una
persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano,
non può che integrare, pertanto, la violazione del fondamentale diritto all'oblio, come
configurato dalle disposizioni normative e dai principi giurisprudenziali suesposti".
5.7. Infine, occorre dare conto della recente Cass., SU, 22 luglio 2019, n. 19681,
così ufficialmente massimata: "In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella
sua particolare connotazione del cd. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica
di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando
la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della
libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il
compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli
elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono
protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a
personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per
ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il
diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li
feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria
collettiva. (Fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui
responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito
positivamente nel contesto sociale)".
5.7.1. In tale occasione, le Sezioni Unite, all'esito della svolta panoramica della
giurisprudenza nazionale ed Europea, hanno premesso (cfr. pag. 18-19 della
motivazione) che, "quando si parla di diritto all'oblio, ci si riferisce, in realtà, ad
almeno tre differenti situazioni: quella di chi desidera non vedere nuovamente
pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è
trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa
all'uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell'esigenza
di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto
attuale (è il caso della sentenza n. 5525 del 2012); e quella, infine, trattata nella
citata sentenza (OMISSIS) della Corte di giustizia dell'Unione Europea, nella quale
l'interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati". Successivamente, però,
hanno chiarito di voler contenere il proprio intervento nomofilattico al solo caso corrispondente alla concreta vicenda sottoposta al suo esame - delle notizie di
cronaca "stampata" vere, legittimamente diffuse, ma oggetto di una nuova
pubblicazione quando sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, così limitando il
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