vita privata, è certamente superiore a quello che può derivare dalla stampa.
5.5.4. Anche la giurisprudenza nazionale si è espressa in senso sostanzialmente
conforme a tali affermazioni delle Corti Europee.
5.5.4.1. Si è, infatti, osservato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto
del soggetto a pretendere che proprie, passate, vicende personali non siano
pubblicamente rievocate (cd. diritto all'oblio) trova limite nel diritto di cronaca solo
quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che
quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse
e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio
collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 09/05/2013) 26/06/2013, n. 16111). Pertanto,
l'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet
le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente
illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche
remoti, senza alcun interesse pubblico pregnante ed attuale, possa essere leso il
diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte (cfr. Cass. n. 5525 del 2012).
5.5.4.2. Più di recente, si è ribadito che la persistente pubblicazione e diffusione, su
un giornale on line, di una risalente notizia di cronaca esorbita, per la sua oggettiva e
prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di
archiviazione o memorizzazione on line di dati giornalistici per scopi storici o
redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in
considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse
pubblico alla notizia stessa (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 04/11/2015)
24/06/2016, n. 13161).
5.5.4.3. E perfino con riferimento alla conservazione di dati contenuti in registri tenuti
da soggetti pubblici (nella specie, una Camera di Commercio), istituzionalmente
finalizzati a consentire l'accesso della collettività a fatti e vicende concernenti gli
operatori economici, questa Corte ha, da ultimo, precisato - alla stregua di quanto
chiarito, al riguardo dalla già menzionata decisione della Corte di Giustizia, 9/3/2017,
C-398, Manni - che, in tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 8
CEDU nonché degli artt. 7 e 8 cd. "Carta di Nizza", l'interessato non ha diritto ad
ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro
conservazione. Ma ciò esclusivamente allorquando essa sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa
dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o
alla protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. Cass. n. 19761 del 2017).
5.6. Da tale quadro normativo - desumibile da un reticolo di norme nazionali (art. 2
Cost., art. 10 c.c., L. n. 633 del 1941, art. 97) ed Europee (art. 8 CEDU e art. 10,
comma 2 CEDU, artt. 7 e 8 Carta di Nizza) - e giurisprudenziale di riferimento, poi,
Cass. n. 6919 del 2018 ha tratto la conclusione che "il diritto fondamentale all'oblio
può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di
cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo
arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse
pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia
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