parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica". Alla stregua della normativa sopra citata è discriminatorio ogni comportamento che provochi una distinzione anche in ragione dell'origine nazionale e quindi della cittadinanza … Ai sensi dell'art. 2 del D.Igs. 215/2003 costituisce discriminazione per ragioni di razza e origine etnica, non solo il trattamento di svantaggio comparativo subito da un soggetto per motivi connessi a tali fattori, ma anche la "molestia" subita in connessione ai medesimi motivi. Per molestia, si intende "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo" (aggettivi da intendersi non in senso cumulativo, come risulta da un'interpretazione letterale della congiunzione "o", introdotta dalla modifica operata con decreto legge 59/2008, in seguito alla procedura d'infrazione n. 20005/2358 della Commissione Europea). … Infatti: il termine "clandestino" contraddistingue it comportamento delittuoso (punito con una contravvenzione) di chi fa ingresso o si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione; con l'epiteto di "clandestino" si fa chiaramente riferimento ad un soggetto abusivamente presente sul territorio nazionale ed e idoneo a creare un clima intimidatorio (implicitamente avallando l' idea che i "clandestini", non regolarmente soggiornanti in Italia, devono allontanarsi). … veicola l'idea fortemente negativa che i richiedenti asilo costituiscano un pericolo per i cittadini … Emerge con chiarezza la valenza gravemente offensiva e umiliante di tale espressione, che ha l'effetto non solo di violare la dignità degli stranieri, richiedenti asilo, appartenenti ad etnie diverse da quelle dei cittadini italiani, ma altresì di favorire un clima intimidatorio e ostile nei loro confronti. … Va escluso che, sulle condotte discriminatorie tenute dai partiti resistenti, possa incidere in maniera scriminante la libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Costituzione. Non vi è dubbio che la normativa in materia di discriminazione derivi la propria ratio dai principi fondamentali fissati dalla Costituzione in tema di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, nonché dell'eguaglianza e della pari dignità sociale di tutti i cittadini (senza distinzione di razza, religione...), salvaguardati tanto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi sono stati recepiti dagli artt. 1 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Nel bilanciamento delle contrapposte esigenze - entrambe di rango costituzionale - di tutela della pari dignità, nonché dell'eguaglianza delle persone, e di libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi prevalente la prima in quanto principio fondante la stessa Repubblica.” La Corte d’appello nel confermare tale pronuncia ha ribadito: “La tutela contro gli atti di discriminazione si fonda essenzialmente sui principi fondamentali della Costituzione in tema di diritti inviolabili della persona, di adempimento dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza e di lingua, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali (art. 3 Cost.). Il divieto di discriminazione è inoltre sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Anche l’espressione di un’opinione “politica”, pur rappresentando estrinsecazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, deve essere necessariamente bilanciata con il rispetto e la tutela 13

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