6. Giova premettere, nelle sue linee essenziali, una rapida panoramica
dell'evoluzione della giurisprudenza sull'argomento.
E' opportuno considerare che i limiti al corretto esercizio del diritto di cronaca sono
stati fissati, almeno nelle linee fondamentali, già in un'epoca ormai lontana (v., tra
tutte, la nota sentenza 18 ottobre 1984, n. 5259, contenente il c.d. decalogo del
giornalista).
Il diritto all'oblio, invece, che aveva dato luogo ad alcune famose pronunce in altri
Stati (leading cases) e che era stato affrontato, sia pure per una vicenda molto
particolare, nella sentenza 13 maggio 1958, n. 1563 (per il caso del Questore di
Roma coinvolto nella strage delle Fosse Ardeatine), ha fatto la sua comparsa
"ufficiale", se così può dirsi, nella sentenza 9 aprile 1998, n. 3679. In quell'occasione
la Corte - richiamando la propria precedente elaborazione sul diritto di cronaca e, in
particolare, sottolineando l'importanza rivestita dalla "attualità della notizia" - ebbe ad
evidenziare l'emergere di un "nuovo profilo del diritto alla riservatezza, recentemente
definito anche come diritto all'oblio, inteso come giusto interesse di ogni persona a
non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e
alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato
legittimamente divulgata"; e già in quel caso la sentenza aggiunse che "quando il
fatto precedente per altri eventi sopravvenuti ritorna di attualità, rinasce un nuovo
interesse pubblico all'informazione, non strettamente legato alla contemporaneità tra
divulgazione e fatto pubblico". La sentenza qui richiamata, quindi, nel far rientrare il
diritto all'oblio nell'ambito della più vasta categoria del diritto alla riservatezza (già
individuato dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dal noto caso di cui alla
sentenza 27 maggio 1975, n. 2129), fece comprendere che il primo si differenzia dal
secondo perchè ha ad oggetto il diritto della persona a che certe notizie, già a suo
tempo diffuse, non vengano ulteriormente diffuse a distanza di tempo.
La giurisprudenza successiva è tornata più volte sul rapporto esistente tra il diritto di
cronaca e il diritto alla riservatezza, anche senza fare riferimento al diritto all'oblio.
La sentenza 9 giugno 1998, n. 5658, dopo aver riconosciuto il fondamento
costituzionale del diritto alla riservatezza (art. 2 Cost.), osservò che esso ha un
contenuto più ampio del diritto alla reputazione e che, nel bilanciamento con il diritto
di cronaca, è recessivo a condizione che ricorrano tre condizioni, costituite dalla
utilità sociale della notizia, dalla verità dei fatti divulgati e dalla forma civile
dell'espressione.
In tempi più recenti, la sentenza 24 aprile 2008, n. 10690, ha ricordato che "il diritto
alla riservatezza, il quale tutela l'esigenza della persona a che i fatti della sua vita
privata non siano pubblicamente divulgati, è confluito nel diritto alla protezione dei
dati personali a seguito della disciplina contenuta nella L. 31 dicembre 1996, n. 675";
dopo aver chiarito che la sua violazione è fonte di illecito civile ai sensi dell'art. 2
Cost., la sentenza ha aggiunto che "la libertà di stampa prevale sul diritto alla
riservatezza e all'onore, purchè la pubblicazione sia giustificata dalla funzione
dell'informazione e sia conforme ai canoni della correttezza professionale". In
particolare, deve sussistere "un apprezzabile interesse del pubblico alla conoscenza
dei fatti privati", in considerazione di finalità culturali o didattiche e, comunque, di una