padre. 6.2.1. Deve, dunque, trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse, ovvero l'inammissibilità o il rigetto del motivo di ricorso attinente quest'ultima, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata o di cui sia stata respinta o dichiarata inammissibile la doglianza contro di essa formulata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 17/04/2018) 13/06/2018, n. 15399; Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). 7. Immeritevole di accoglimento, infine, è anche il secondo motivo di ricorso, che, sull'assunto secondo cui l'articolo titolato "(OMISSIS)", oggetto di aggiornamento da parte di RCS Quotidiani, oltre che essere rimasto all'interno del sito del quotidiano e reperibile attraverso il motore di ricerca della pagina web dell'archivio storico, viene pescato come primo risultato attraverso una ricerca effettuata con i comuni motori (OMISSIS) digitando le stringhe di ricerca " P.-(OMISSIS)", con un rimando alla pagina dell'archivio storico del Corriere, tanto che ancora oggi risulta così indicizzato, ascrive al Tribunale di Milano di aver pronunciato la cessazione della materia del contendere sulla domanda del ricorrente di deindicizzare l'articolo dai comuni motori di ricerca esterni al (OMISSIS) motivando nel senso che "il testo in esame non è più reperibile attraverso l'utilizzo dei generali motori di ricerca della rete; dalla documentazione allegata dalle parti... emerge che il testo risulta ad oggi reperibile esclusivamente dagli internauti che entrino nell'archivio informatico del (OMISSIS); deve quindi ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca anche del presente testo" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata): decisione ritenuta "palesemente viziata, erronea e contraddittoria, motivata sulla scorta di evidenze probatorie versate in atti che smentiscono quanto asserito dal tribunale" (cfr. pag. 12 del ricorso). 7.1. Ribadito, innanzitutto, quanto si è già detto al p. 5 di questo scritto circa l'attuale perimetro operativo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo, utilizzabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), è qui sufficiente evidenziare che il dato fattuale da cui ha preso le mosse il giudice a quo è conforme alle risultanze istruttorie: l'articolo non è più reperibile attraverso i generali motori di ricerca, come riconosce lo stesso ricorrente, secondo cui i due motori di ricerca da lui indicati effettivamente non consentono più, al pari degli altri, la descrizione dell'articolo, che offrivano in precedenza, visualizzandolo, ma solo un accesso all'archivio storico del (OMISSIS) dove, però, come si è già detto, la pagina web contenente l'articolo è conservata, con il relativo aggiornamento, ed al quale l'utente può accedere esclusivamente entrando direttamente nell'archivio o usando, per farlo, quei motori (nel senso che essi rimandano non immediatamente all'articolo in questione, bensì all'archivio on line del (OMISSIS) in cui esso, con il relativo aggiornamento, è conservato). 7.2. Il tribunale milanese, dunque, non ha affatto omesso di motivare su un fatto decisivo per il giudizio, avendo rilevato, al contrario, sulla scorta di quanto dedotto e

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