retto dalla Costituzione repubblicana, ha equiparato la tutela dello straniero a
quella del cittadino in omaggio al fondamentale principio di uguaglianza indicato
dall'art. 3 della carta costituzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23024 del
28/02/2001). Esso si concretizza in atti e comportamenti che si traducono nella
mortificazione della pari dignità culturale e sociale prendendo a pretesto lo status,
il colore della pelle, l'origine etnica e geografica, la religione di determinate
persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7421 del 10/01/2002) e si tratta di un reato di
pura condotta e di pericolo astratto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 724 del 26/11/1997).
Con la sentenza n. 32862/19 la Corte di Cassazione penale ha affermato che è
compatibile con il disposto dell'art. 10 della convenzione europea dei diritti
dell'uomo, l’applicazione dell’aggravante ex art. 3, comma 1, l. 25 giugno 1993,
n. 205 (ora art. 604 ter cod. pen.), in relazione al reato di cui all’art. 3, comma 1,
lett. a), l. 13 ottobre 1975, n. 654 (ora art. 604 bis cod. pen.) commesso da un
parlamentare mediante dichiarazioni rese nel corso di un’intervista radiofonica
volgari ed irridenti nei confronti di esponenti dell’etnia rom, ripetutamente
associati ad una condizione di illegalità condivisa, per via genetica, dall’intero
popolo, configurandosi in tal caso una manifestazione d’odio funzionale alla
compressione dei principi di eguaglianza e libertà rientrante nelle "ipotesi
eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte Edu, in presenza delle
quali si giustifica l’ingerenza statuale punitiva nei confronti della libertà di
espressione.
Con una sentenza recente (Cass. pen 23 marzo 2019 n. 21409) la Suprema Corte è
tornata a pronunciarsi sul delitto c.d. di «esibizionismo razzista» di cui all’art. 2,
co. 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mod. in l. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d.
Legge Mancino), che punisce chiunque in pubbliche riunioni compie
manifestazioni esteriori od ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle
organizzazioni ‘razziste’ di cui all'art. 3, co. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654 (oggi art.
604 bis, co. 2, c.p.), vale a dire delle organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (tra cui non vi è dubbio rientrino
tutti i simboli del disciolto partito fascista o riferibili al nazismo ed al fascismo).
Si tratta del compimento, in pubbliche riunioni, di tutte le espressioni, siano esse
verbali o comportamentali, esclusive o comunque consuete delle predette
organizzazioni ‘razziste’, ovvero nella esibizione palese, sempre in pubbliche
riunioni, di qualunque simbolo, figura, emblema o segno distintivo, esclusivo o
comunque consueto, di tali organizzazioni.
La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna della Corte d’Appello a
carico di un soggetto che nel corso di una pubblica riunione aveva effettuato il
«saluto romano», al contempo pronunciando a voce alta le parole «presenti e ne
siamo fieri», affermando che il “saluto romano costituisce una manifestazione
gestuale che rimanda all’ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione
razziale e di intolleranza”.
La legge n. 645 del 1952, c.d. Legge Scelba, emanata in attuazione della XII
disposizione transitoria e finale della Costituzione, vieta la ricostituzione sotto
qualsiasi forma del disciolto partito fascista (artt. 1 e 2), e punisce anche condotte
individuali, quali l’apologia del fascismo (art. 4) e il compimento di
manifestazioni fasciste (art. 5). La distinzione con i reati previsti dalla legge
Mancino è stata individuata, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di
legittimità, nella idoneità o meno delle condotte a creare il concreto pericolo di
ricostituzione del partito fascista, in quest’ultimo caso troverà applicazione la
legge Scelba interpretata in tal senso dalla Corte Costituzionale nel rigettare le
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