Essa, infatti, ha commesso un primo errore là dove ha richiamato il diritto di cronaca e l'ha posto a confronto con il diritto all'oblio. Nel caso in esame è invece evidente che l'iniziativa editoriale assunta dal quotidiano l'Unione sarda di avviare una rubrica settimanale intitolata "(OMISSIS)", nella quale venivano ripercorsi diciannove omicidi "particolarmente efferati" che avevano determinato un intenso dibattito nell'opinione pubblica locale, è un'iniziativa che assume un carattere storiografico. Iniziativa del tutto legittima alla luce dei criteri che la Corte d'appello ha richiamato, e cioè l'avvertita necessità di avviare una riflessione su temi delicati e di attualità, "quali l'emarginazione, la gelosia, la depressione, la prostituzione". Ma la riconosciuta sussistenza dell'utilità di un pubblico dibattito su questi temi non dà ragione - e qui sta la seconda, decisiva, manchevolezza della pronuncia in esame - del perchè tale rievocazione sia stata fatta riportando il nome e il cognome dei protagonisti, in tal modo rendendo il colpevole facilmente individuabile in una comunità locale di non grandissime dimensioni. La sentenza, cioè, non ha illustrato per quale ragione il risorgere dell'interesse a ricordare fatti di sangue di tanti anni prima richiedesse necessariamente l'indicazione del nome del S. e della sua defunta moglie; tanto più che l'odierno ricorrente non è certamente - o, almeno, la sentenza nulla dice su questo punto - una persona pubblicamente nota, il cui comportamento privato rivesta un interesse per il grande pubblico. Deve essere poi ulteriormente rilevato che la sentenza impugnata non ha neppure considerato, nel bilanciamento delle contrapposte tutele, la bontà del percorso di riabilitazione che il S. aveva compiuto nei ventisette anni intercorsi tra la prima e la seconda pubblicazione, scontando una lunga pena detentiva e reinserendosi, con tutte le comprensibili difficoltà che questo comporta, nel tessuto sociale produttivo. Il compito di una nuova valutazione della vicenda, alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza, è rimesso al giudice di rinvio. 11. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi al seguente principio di diritto: "In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)".

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