Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d'appello di Cagliari, in diversa composizione personale, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 4 giugno
2019.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019