denunciabile in questa sede ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di
legge, per mancanza del requisito di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4, ossia alle ipotesi in
cui la motivazione manchi del tutto sotto l'aspetto materiale e grafico, oppure
formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano
svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d'individuarla, cioè di
riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente
e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., SU, nn. 8053 e Cass. civ., Sez.
Unite, Sent., (data ud. 11/03/2014) 07/04/2014, n. 8054 del 2014; Cass. n. 21257 del
2014). Fattispecie, qui, certamente non ravvisabili.
5.2. Quanto, invece, al prospettato vizio di violazione di legge, va preliminarmente
osservato che il cd. diritto all'oblio ha ricevuto il suo, primo, esplicito riconoscimento
in Cass. n. 3679 del 1998, nella cui motivazione si legge, tra l'altro, che esso deve
intendersi "...come giusto interesse di ogni persona a non restare
indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua
reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente
divulgata...", a meno che - veniva ivi precisato - non vi fossero "fatti sopravvenuti"
idonei a far tornare d'attualità la notizia: una precisazione volta a contemperare diritti
della personalità e diritto di cronaca, che avrebbero, poi, trovato un tentativo di
codificazione nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, comma 1, lett. e), laddove è sancito
l'obbligo di conservare i dati in una forma che permetta di identificare l'interessato
per un periodo non eccedente quello necessario al perseguimento degli scopi avuti
di mira all'atto della raccolta o nel successivo sviluppo del trattamento. Norma che
va letta in combinato disposto con il precedente art. 7, comma 3, lett. b), relativo al
diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione o la
trasformazione delle sue informazioni personali, e che sviluppa il cd. diritto di libertà
informatica nella sua duplice forma e versione: come libertà negativa, consistente
nel diritto ad essere dimenticato, e come libertà positiva, ovvero come potere di
controllo sui propri dati personali.
5.3. Il diritto all'oblio, generato dalla giurisprudenza e consolidato dalla legislazione,
ha, però, come appresso si vedrà, dovuto fare i conti con internet, la rete delle reti,
dove tutto ciò che è stato inserito nel web rimane una memoria illimitata e senza
tempo, ovvero un deposito di dati di dimensioni globali, sia pure, come è stato detto
usando una metafora, trattandosi di "pagine isolate di libri custoditi in mille diverse
biblioteche". Infatti, nell'ambito del web la ripubblicazione non è più necessaria, dal
momento che l'informazione, una volta inserita, in genere non è più cancellata, ma
permane disponibile o quanto meno astrattamente disponibile. Se, allora, nella
concezione originaria del diritto all'oblio, legata all'identità della persona ed alla sua
riservatezza, si ha riguardo ad una riproposizione al pubblico di una notizia a
distanza di tempo, con le nuove tecnologie, ed in presenza dei dati sul web, ciò che
rileva non è solo, o necessariamente, la riproposizione dei fatti quanto, piuttosto, la
loro permanente accessibilità. L'aspetto di maggior rilievo in questa seconda ipotesi
è, quindi, dato dal tempo di permanenza dell'informazione, trattandosi non tanto e
non solo di un evento che si ripropone all'attenzione del pubblico, bensì di un evento
che potenzialmente mai è uscito dalla sua attenzione. Ciò che cambia, pertanto, è il
ruolo del tempo e l'esigenza che si intende soddisfare. Nasce da qui la richiesta di
poter ottenere la cancellazione dei propri dati dalla rete quando sia venuta meno la
finalità per la quale se ne è consentito l'uso, e, soprattutto, quando non sussistano
più i motivi che possono aver giustificato la loro diffusione. Il diritto all'oblio, in questa
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