decontestualizzate. Tale ultima nuova esigenza ha portato ad una rimeditazione del diritto stesso. La giurisprudenza e la dottrina lo hanno, infatti, ricollegato non più al diritto alla riservatezza, ma alla tutela dell'identità personale del soggetto, alla corretta informazione (oltre che al diritto dei cittadini ad essere informati correttamente tramite l'aggiornamento di notizie parziali). Il cittadino ha, infatti, il diritto ad essere rappresentato, nella realtà esterna della vita di relazione, con la propria identità ed a non vedere quindi "travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, etico, ideologico, professionale". Il diritto all'oblio viene, quindi, concepito come diritto al controllo della diffusione delle scelte fatte in passato. Il cambio di prospettiva non poteva essere più radicale: dall'oblio/ cancellazione all'aggiunta/contestualizzazione, dalla riservatezza all'identità sociale del soggetto. La nuova accezione assunta dal diritto all'oblio con riferimento al mondo della rete, però, deve essere estesa anche alla realtà off line, da cui ha avuto origine. Altrimenti vi è il rischio che tale ultima realtà rimanga indietro rispetto a quella digitale, poiché ancorata alla vecchia definizione legata al diritto alla riservatezza e poco attenta alle dinamiche della nuova società dell'informazione. Impedire il distacco tra i due mondi, quello reale e quello digitale, con riferimento al cambio di prospettiva che ha interessato il diritto all'oblio, è necessario altresì al fine di evitare la permanenza all'interno dell'ordinamento di un diritto con due significati differenti. Altrimenti il soggetto potrà ottenere comunque la contestualizzazione dei dati, ma sulla base di iter motivazionali diversi a seconda della realtà di riferimento. 5.5. Posto, allora, che non vi può essere una vera e propria pretesa alla cancellazione del proprio passato, si comprende che il vero problema è rappresentato dalla distorsione dell'immagine del soggetto, costruita col tempo dopo la vicenda oramai dimenticata, provocata dalla riemersione della notizia. In quest'ottica, dunque, vanno esaminate le decisioni, che, in ambito Europeo e nazionale, hanno affrontato il tema oggi in esame. 5.5.1. In ambito Europeo, la Corte di Giustizia UE e la Corte EDU sono state più volte chiamate a pronunciarsi in materia, tracciando le linee direttrici del bilanciamento tra i due diritti fondamentali suindicati, successivamente seguite dalla giurisprudenza degli Stati membri e/o contraenti. 5.5.2. In una vicenda concernente il trattamento di dati personali da parte di un motore di ricerca ((OMISSIS)), la Corte di Giustizia ha, invero, affermato che siffatta attività "può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata ed alla protezione dei dati personali", atteso che - muovendo dal nominativo di una persona - è possibile, per qualsiasi utente di internet, accedere ad una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a quella persona presenti in rete. Il che impone la ricerca di un giusto equilibrio tra l'interesse degli utenti di internet all'informazione ed i diritti fondamentali della persona, previsti dall'art. 8 della CEDU, artt. 7 e 8 della Carta di Nizza, art. 12, lett. b) e art. 14, comma 1, lett. a), della Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche. E ciò con particolare riferimento ai casi nei quali sussiste un diritto dell'interessato all'oblio su determinati fatti o vicende che non rivestono più interesse alcuno per il pubblico. Orbene, la Corte ha affermato che l'art. 12, lett. b) e art. 14, comma 1, lett. a), della Direttiva 95/46/CE devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più,

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