prodotto, da un lato, che la RCS Quotidiani s.p.a. aveva spontaneamente aggiornato
il dato, giusta quanto appreso dall'interessato ed accertato direttamente; dall'altro,
che essa aveva fatto in modo che i principali motori di ricerca non visualizzassero
più (in via diretta, consentendolo, invece, solo tramite invio al suddetto archivio del
(OMISSIS)) l'articolo in parola.
8. In definitiva, il ricorso va respinto, potendosi procedere alla compensazione delle
spese di questo giudizio di legittimità in ragione dell'assoluta peculiarità della
vicenda e della non integrale pertinenza ad essa dei rinvenuti precedenti di questa
Corte, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.
Cass. n. 5955 del 2014; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 06/10/2015)
27/11/2015, n. 24245; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente
precisato da Cass., SU, n. 23535 del 2019 - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
9. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196
del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del
giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione
delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del
2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte
Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2020
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents