Cenni al quadro normativo interno ed Europeo.
5. La materia in questione, come rileva l'ordinanza interlocutoria, viene ad
intrecciarsi con un complesso quadro normativo che involge sia la normativa
nazionale che quella Europea.
Imprescindibile punto di partenza sono le disposizioni della nostra Costituzione e, in
particolare, gli artt. 2, 3 e 21 della medesima, che hanno ad oggetto i diritti inviolabili,
la tutela della persona, il principio di uguaglianza e il diritto di cronaca inteso,
secondo la formula costituzionale, come "diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero".
Deve poi essere richiamata, anche solo nei suoi punti essenziali, la normativa
interna contenuta nella legislazione ordinaria: la L. 8 febbraio 1948, n. 47, sulla
stampa, le norme del codice penale sulla diffamazione e quelle sulla tutela della
riservatezza (originariamente contenute nella L. 31 dicembre 1996, n. 675, e oggi
trasfuse nel codice in materia di dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196); così come vanno menzionate altre fonti che hanno una grande importanza nel
caso odierno, e cioè il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica (emanato per la prima volta in data 29 luglio
1998 con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e poi in
ultimo ribadito con il recente provvedimento del 29 novembre 2018 della medesima
Autorità, sulla scia delle numerose modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.
101). Deve essere poi citato anche il Testo unico dei doveri del giornalista che il
Consiglio nazionale dell'ordine ha approvato in data 27 gennaio 2016, il quale
contiene una serie di preziose indicazioni sulle quali in seguito si tornerà.
La normativa interna va poi letta in coordinamento con quella sovranaziona le.
In particolare, l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, ratificata nel nostro Paese con la L. 4 agosto 1955, n. 848,
dispone che ogni persona "ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del
suo domicilio e della sua corrispondenza"; l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea, nel ribadire la formula del citato art. 8, sostituisce al termine
"corrispondenza" quello più moderno di "comunicazioni", mentre l'art. 8 della
medesima Carta prevede il diritto di ogni persona "alla protezione dei dati di
carattere personale che la riguardano" e dispone che tali dati siano trattati "secondo
il principio di lealtà", sotto il controllo di un'autorità indipendente. Ed anche l'art. 16
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, nella versione consolidata
risultante dal Trattato di Lisbona, prevede il diritto di ogni persona "alla protezione
dei dati di carattere personale che la riguardano". Assai di recente, infine, l'Unione
Europea è tornata ad occuparsi della materia emanando il Regolamento 2016/679/
UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha ad oggetto la "protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati", atto che abroga la precedente direttiva 95/46/CE e che
contiene, nel suo art. 17, un preciso riferimento al diritto alla "cancellazione" (tra
parentesi definito come "diritto all'oblio"). Tale Regolamento ha reso necessaria
l'emanazione del citato D.Lgs. n. 101 del 2018.
La giurisprudenza di questa Corte.