venisse ordinato alla società resistente l'aggiornamento delle notizie allora pubblicate aggiungendo al testo "il riferimento al successivo proscioglimento del Cav. P. dichiarato con sentenza della Corte di appello di Brescia del 15/10/2001". 2.1. Instauratosi il contraddittorio, si costituirono la società editrice RCS Quotidiani s.p.a., sostenendo la correttezza del proprio operato, nonché l'Autorità Garante, rivendicando la legittimità del provvedimento opposto, stante l'assenza di illecito trattamento dei dati personali del ricorrente. Nel corso del relativo giudizio, peraltro, si diede atto che: i) l'articolo "(OMISSIS)", pubblicato il (OMISSIS), risultava effettivamente non più indicizzato, non essendo più accessibile attraverso i motori di ricerca, né direttamente fruibile dagli utenti esterni che accedevano al sito informatico del "(OMISSIS)", sicché era cessata la materia del contendere in ordine a tutte le domande ad esso afferenti, persistendo la controversia esclusivamente con riguardo all'articolo "Eredità miliardaria. E' guerra"; ii) il ricorrente aveva dichiarato di rinunciare alla domanda di rendere anonimi i dati del defunto P., con conseguente cessazione della materia del contendere anche in ordine a tale richiesta; iii) ad analoga determinazione doveva giungersi circa l'aggiornamento apportato dal "(OMISSIS)" in calce all'articolo da ultimo indicato, dove veniva ex novo dato conto dell'esito del procedimento penale allora celebrato nei confronti del defunto. 2.1.1. P.M.F., tuttavia, insisté nella domanda di rimozione o, in subordine, di deindicizzazione anche di tale articolo, ma il tribunale, osservato che il testo in esame non era più reperibile attraverso l'utilizzo dei generali motori di ricerca della rete (dalla documentazione allegata dalle parti, invero, emergeva che il testo risultava attualmente raggiungibile esclusivamente dagli internauti che fossero entrati nell'archivio informatico del (OMISSIS)), ritenne cessata la materia del contendere anche con riferimento alla richiesta deindicizzazione dai motori di ricerca di quel testo. 2.2. Il tribunale, infine, all'esito di un lungo excursus motivazionale, respinse ogni altra domanda spiegata dal ricorrente sia in proprio che nella suddetta qualità. 2.2.1. In particolare, circa quelle in proprio, rimarcò che (cfr., amplius, pag. 15 della sentenza oggi impugnata) "il sistema normativo di protezione del dato personale è univocamente riferibile all'interessato, ossia alla persona cui si riferiscono i dati personali, esclusivo titolare di ogni azione riconosciuta a tutela dei dati che lo riguardano, secondo quanto disposto agli artt. 1 e 4 codice (risultando estraneo al perimetro del presente procedimento il disposto di cui all'art. 9, comma 3 cit. codice, disciplinante il diverso diritto all'accesso ai dati del de cuius in presenza di un interesse personale del terzo, meritevole di tutela)"; che "gli articoli in esame non trattano dati pertinenziali alla persona del ricorrente; ne consegue che, sotto tale profilo, non pare configurabile la legittimazione attiva di P. al promovimento di un'azione ex art. 152 cit. in proprio, ma solo ed in quanto erede del de cuius"; che, a tutto concedere, dai fatti come prospettati dal ricorrente, ne derivava che lo stesso avrebbe agito "in proprio nel presente giudizio a tutela di un vulnus a sé derivante dall'essere (o dall'essere stato) legale rappresentante ed azionista delle società facenti capo al gruppo industriale P. e comunque parte del medesimo gruppo di famiglia"; che, tuttavia, "i componenti della famiglia " P." sono soggetti estranei alle parti del presente procedimento, così come il gruppo di società in oggetto"; che "l'odierno ricorrente non risulta del resto agire in qualità di procuratore speciale del

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