diretta o un illecito trattamento di dati riguardanti la propria persona", ma di aver
"correttamente azionato, avendone un interesse proprio sub specie di tutela del
proprio nome, della propria reputazione ed immagine sociale, l'esercizio dei diritti di
cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7 essendo a tanto legittimato sulla base dell'art. 9,
comma 3 medesimo decreto, rispetto al trattamento dei dati del defunto padre, a
garanzia di una corretta dimenticanza - anche a propria tutela - di quei fatti di
cronaca giudiziaria", e di aver "agito per ragioni familiari sulla scorta di interessi
evidentemente meritevoli di tutela, ma non effettivamente nella veste di procuratore
di alcuno". La sentenza impugnata, dunque, doveva essere annullata, "in
considerazione della violazione e falsa applicazione di legge ritualmente rilevati, sul
presupposto che sussiste un interesse esercitabile in proprio da parte dell'odierno
ricorrente ed una disposizione normativa che consente l'esercizio dei diritti per i quali
è stata azionata la tutela" (cfr. pag. 11 del ricorso).
4.1. Il secondo motivo prospetta un "Omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Insufficiente e contraddittoria
motivazione sulla scorta delle risultanze probatorie prodotte in atti, ai sensi dell'art.
360 c.p.c., comma 1, n. 5". Si assume che l'articolo titolato "(OMISSIS)", oggetto di
aggiornamento da parte di RCS Quotidiani, oltre che essere rimasto all'interno del
sito del quotidiano e reperibile attraverso il motore di ricerca della pagina web
dell'archivio storico, viene pescato come primo risultato attraverso una ricerca
effettuata con i comuni motori (OMISSIS) digitando le stringhe di ricerca " P.(OMISSIS)", con un rimando alla pagina dell'archivio storico del Corriere, tanto cha
ancora oggi risulta così indicizzato. Il Tribunale di Milano, tuttavia, sulla domanda del
ricorrente di deindicizzare l'articolo dai comuni motori di ricerca esterni al (OMISSIS),
aveva inaspettatamente concluso pronunciando la cessazione della materia del
contendere (motivando nel senso che "il testo in esame non è più reperibile
attraverso l'utilizzo dei generali motori di ricerca della rete; dalla documentazione
allegata dalle parti... emerge che il testo risulta ad oggi reperibile esclusivamente
dagli internauti che entrino nell'archivio informatico del (OMISSIS)..."), decisione
palesemente viziata, erronea e contraddittoria, motivata sulla scorta di evidenze
probatorie versate in atti che smentiscono quanto asserito dal tribunale.
4.2. Il terzo motivo lamenta "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto:
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 7, 11, 23, 101, 102 Codice Privacy
(D.Lgs. n. 196 del 2003), dell'art. 6 della Direttiva Comunitaria n. 95/46 e dell'art. 2
Cost., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Insufficienza e contraddittoria
motivazione". Si censura la decisione del tribunale milanese che, dopo un lungo
excursus sul bilanciamento degli interessi contrapposti nell'era digitale - diritto al
controllo del dato come espressione del principio generale di cui all'art. 11 Codice
Privacy, di cui il diritto all'oblio costituisce specificazione; diritto dei cittadini ad essere
informati e diritto dei mezzi di comunicazione ad informare "nel tempo", ove il dato
sia trattato correttamente e permanga l'interesse alla sua conoscenza -, era giunto a
negare la tutela richiestagli sia sotto il profilo della deindicizzazione dell'articolo dal
motore di ricerca interno all'archivio storico del (OMISSIS), sia con riguardo alla
richiesta di rimozione/cancellazione totale dal suddetto archivio. Si sostiene che i
dati concernenti la vicenda P. riportati negli articoli di stampa non sono, come,
invece, erroneamente ritenuto dal giudice a quo, dati economici o riguardanti l'attività
economica esercitata, bensì dati giudiziari. Posto, allora, che "l'interesse sociale di
"fare memoria" di quei fatti di cronaca giudiziaria, anche in relazione alla modalità del