della dignità delle persone alle quali è fatto riferimento, il che nel caso in esame non è avvenuto, risultando sussistente la responsabilità per la ravvisata condotta discriminatoria.” 1.5. conclusioni Dal complesso quadro di fonti normative sopra delineato, alcune delle quali aventi valore di fonti sovraordinate (come le norme costituzionali, o quelle sovranazionali in base all’art 117 della Costituzione), emerge con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona. La libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori (vietati a vari livelli dall’ordinamento interno e sovranazionale). Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti (come si è visto), ai social network come Facebook, che ha sottoscritto l’apposito Codice di condotta. Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di una generalizzata compressione per via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social media, strumento attraverso il quale i produttori di contenuti sono in grado di raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l’attività di una determinata formazione politica. D’altro canto non si può sottovalutare il ruolo spettante a Facebook in materia anche con riferimento al rischio della diffusione in forma “virale” di discorsi d’odio o di discriminazione, e dell’impatto sui diritti umani che una simile diffusione sul web può avere. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, nel suo rapporto del 9 ottobre 2019 (A/74/486), ha affermato che un’espressione discriminatoria o di odio, lasciata virale e non controllata, può creare un clima e un ambiente che inquina il dibattito pubblico e nuocere anche a coloro che non sono utenti della piattaforma. In un altro rapporto il Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione del 6 aprile 2018, A/HRC/38/35, ha espressamente chiesto alle società dell’ICT di applicare i Principi Guida su Business and Human Rights e di agire con diligenza per fronteggiare l’odio digitale. Del resto “La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche, sanzionare e cercare di prevenire tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l’odio basato sull’intolleranza …” (CEDU Erbakan c. Turchia, sentenza del 6 luglio 2006) 2. le condizioni contrattuali Facebook è un soggetto privato, pur svolgendo un’attività di indubbio rilievo sociale, ed il rapporto tra le parti in causa è regolato, oltre che dalla legge, anche dalle condizioni contrattuali alle quali la parte aderisce quando chiede di iscriversi al social network. Fermi restando gli obblighi di sorveglianza più sopra descritti derivanti dalla speciale posizione di Facebook e dalla sua adesione al codice di condotta della Commissione Europea. 14

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