retto dalla Costituzione repubblicana, ha equiparato la tutela dello straniero a quella del cittadino in omaggio al fondamentale principio di uguaglianza indicato dall'art. 3 della carta costituzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23024 del 28/02/2001). Esso si concretizza in atti e comportamenti che si traducono nella mortificazione della pari dignità culturale e sociale prendendo a pretesto lo status, il colore della pelle, l'origine etnica e geografica, la religione di determinate persone (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7421 del 10/01/2002) e si tratta di un reato di pura condotta e di pericolo astratto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 724 del 26/11/1997). Con la sentenza n. 32862/19 la Corte di Cassazione penale ha affermato che è compatibile con il disposto dell'art. 10 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, l’applicazione dell’aggravante ex art. 3, comma 1, l. 25 giugno 1993, n. 205 (ora art. 604 ter cod. pen.), in relazione al reato di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), l. 13 ottobre 1975, n. 654 (ora art. 604 bis cod. pen.) commesso da un parlamentare mediante dichiarazioni rese nel corso di un’intervista radiofonica volgari ed irridenti nei confronti di esponenti dell’etnia rom, ripetutamente associati ad una condizione di illegalità condivisa, per via genetica, dall’intero popolo, configurandosi in tal caso una manifestazione d’odio funzionale alla compressione dei principi di eguaglianza e libertà rientrante nelle "ipotesi eccezionali" individuate dalla giurisprudenza della Corte Edu, in presenza delle quali si giustifica l’ingerenza statuale punitiva nei confronti della libertà di espressione. Con una sentenza recente (Cass. pen 23 marzo 2019 n. 21409) la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul delitto c.d. di «esibizionismo razzista» di cui all’art. 2, co. 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mod. in l. 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino), che punisce chiunque in pubbliche riunioni compie manifestazioni esteriori od ostenta emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni ‘razziste’ di cui all'art. 3, co. 3, l. 13 ottobre 1975, n. 654 (oggi art. 604 bis, co. 2, c.p.), vale a dire delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (tra cui non vi è dubbio rientrino tutti i simboli del disciolto partito fascista o riferibili al nazismo ed al fascismo). Si tratta del compimento, in pubbliche riunioni, di tutte le espressioni, siano esse verbali o comportamentali, esclusive o comunque consuete delle predette organizzazioni ‘razziste’, ovvero nella esibizione palese, sempre in pubbliche riunioni, di qualunque simbolo, figura, emblema o segno distintivo, esclusivo o comunque consueto, di tali organizzazioni. La Cassazione ha confermato la sentenza di condanna della Corte d’Appello a carico di un soggetto che nel corso di una pubblica riunione aveva effettuato il «saluto romano», al contempo pronunciando a voce alta le parole «presenti e ne siamo fieri», affermando che il “saluto romano costituisce una manifestazione gestuale che rimanda all’ideologia fascista e ai valori politici di discriminazione razziale e di intolleranza”. La legge n. 645 del 1952, c.d. Legge Scelba, emanata in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, vieta la ricostituzione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista (artt. 1 e 2), e punisce anche condotte individuali, quali l’apologia del fascismo (art. 4) e il compimento di manifestazioni fasciste (art. 5). La distinzione con i reati previsti dalla legge Mancino è stata individuata, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di legittimità, nella idoneità o meno delle condotte a creare il concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista, in quest’ultimo caso troverà applicazione la legge Scelba interpretata in tal senso dalla Corte Costituzionale nel rigettare le 10

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