questioni di costituzionalità sollevate; negli altri casi, invece, ove la condotta abbia una valenza meramente individuale, a prescindere dunque da una diffusione di sentimenti nostalgici del ventennio in grado di agire sulla coscienza di altri soggetti che possa creare il concreto pericolo della ricostituzione di un’organizzazione fascista - ove entra in questione anche il bene giuridico della personalità dello stato - risulta corretto applicare l’art. 2 del d.l. n. 122 del 1993. Nel dibattito in tema di offensività della condotta discriminatoria ai fini della valutazione della sua rilevanza penale è opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che se la propaganda è effettuata attraverso i mass media od il web, quindi con elevata diffusività, una teoria razzista che si propone l’allontanamento, l’espulsione o l’adozione di trattamenti svantaggiosi nei confronti di intere comunità per l’appartenenza a un certo gruppo etnico, magari esortando anche il pubblico ad aderirvi o a darvi seguito nella prassi, si è in presenza di una condotta di per sé pericolosa per l’assetto democratico e per il principio di parità, di pari dignità e di non discriminazione, ed è impensabile giustificarne la legittimità sulla base del principio di libera manifestazione del pensiero. 1.4.2. la legislazione italiana contro la discriminazione Al di là delle fattispecie penali la normativa interna, in attuazione dell’art 3 della costituzione, vieta i comportamenti discriminatori in vari ambiti (si vedano il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la legge 1 marzo 2006, n. 67, misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). In particolare, in materia di diritti degli stranieri, l’art. 43 d.lgs. 286/98 stabilisce che “…costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”. L’art. 2 d.lgs. 215/2003, sotto la rubrica “ Nozione di discriminazione” stabilisce che: “Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite: a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. 2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico». 3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una 11

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