questioni di costituzionalità sollevate; negli altri casi, invece, ove la condotta
abbia una valenza meramente individuale, a prescindere dunque da una diffusione
di sentimenti nostalgici del ventennio in grado di agire sulla coscienza di altri
soggetti che possa creare il concreto pericolo della ricostituzione di
un’organizzazione fascista - ove entra in questione anche il bene giuridico della
personalità dello stato - risulta corretto applicare l’art. 2 del d.l. n. 122 del 1993.
Nel dibattito in tema di offensività della condotta discriminatoria ai fini della
valutazione della sua rilevanza penale è opinione consolidata in dottrina e
giurisprudenza che se la propaganda è effettuata attraverso i mass media od il
web, quindi con elevata diffusività, una teoria razzista che si propone
l’allontanamento, l’espulsione o l’adozione di trattamenti svantaggiosi nei
confronti di intere comunità per l’appartenenza a un certo gruppo etnico, magari
esortando anche il pubblico ad aderirvi o a darvi seguito nella prassi, si è in
presenza di una condotta di per sé pericolosa per l’assetto democratico e per il
principio di parità, di pari dignità e di non discriminazione, ed è impensabile
giustificarne la legittimità sulla base del principio di libera manifestazione del
pensiero.
1.4.2. la legislazione italiana contro la discriminazione
Al di là delle fattispecie penali la normativa interna, in attuazione dell’art 3 della
costituzione, vieta i comportamenti discriminatori in vari ambiti (si vedano il
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica, la legge 1 marzo 2006, n. 67, misure per la tutela giudiziaria
delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
In particolare, in materia di diritti degli stranieri, l’art. 43 d.lgs. 286/98 stabilisce
che “…costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza
basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o
di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di
parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico,
sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.
L’art. 2 d.lgs. 215/2003, sotto la rubrica “ Nozione di discriminazione” stabilisce
che: “Ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende
l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o
dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna
discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in
situazione analoga
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le
persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di
particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato: «testo unico».
3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le
molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di
razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una
11
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات