7. Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda odierna occorre anche dare
conto di alcune pronunce che negli ultimi anni sono state emesse dalle Corti
Europee.
Va innanzitutto menzionata la sentenza 13 maggio 2014 della Corte di giustizia
dell'Unione Europea (in causa C-131/12 Google Spain).
Si tratta di una vicenda che aveva ad oggetto il problema dell'accesso ai dati
esistenti sulla rete internet alla luce dell'allora vigente direttiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, poi abrogata, come s'è detto, dal Regolamento
2016/679/UE; in particolare, la terza questione esaminata (punti 89 e ss.) riguardava
il diritto dell'interessato ad ottenere che il motore di ricerca sopprimesse determinati
dati dall'elenco dei risultati reperibili sulla rete. Non è il caso di soffermarsi sui
particolari del caso, ma sono importanti i principi enunciati. La Corte di giustizia ha
premesso (punto 92) che il trattamento dei dati personali può risultare incompatibile
con l'art. 12, lett. b), della direttiva non soltanto se i dati sono inesatti, ma anche se
essi sono inadeguati, non pertinenti o eccessivi in rapporto alle finalità del
trattamento, oppure non aggiornati o conservati per un arco di tempo superiore a
quello necessario, "a meno che la loro conservazione non si imponga per motivi
storici, statistici o scientifici". Ha altresì affermato la Corte che il diritto
dell'interessato, derivante dagli artt. 7 e 8 della Carta, a chiedere "che l'informazione
in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico" mediante la
sua inclusione in un elenco accessibile tramite internet prevale, in linea di massima,
sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca ed anche su quello del
pubblico a reperire tale informazione in rete; a meno che non risultino ragioni
particolari, "come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica", tali da
rendere preponderante e giustificato l'interesse del pubblico ad avere accesso a tale
informazione (punto 97). Risolvendo il caso specifico - nel quale l'attore aveva
chiesto l'eliminazione del dato che collegava la sua persona ad un pignoramento
effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali - la Corte ha affermato
che sussisteva il diritto alla soppressione dei link corrispondenti esistenti nella rete,
in quanto anche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso (sedici anni
dalla pubblicazione originaria), l'interessato aveva diritto a che quelle informazioni
non fossero più collegate alla sua persona.
A conclusioni non dissimili, sia pure in relazione ad un diverso contesto, è pervenuta
la Corte Europea dei diritti dell'uomo nella nota sentenza 19 ottobre 2017.
Si trattava, in quel caso, della vicenda di un uomo d'affari ucraino residente in
Germania, amministratore di società televisive. Pubblicato su di un quotidiano di
larga diffusione un articolo relativo al suo coinvolgimento in vicende di corruzione
finalizzate ad ottenere licenze televisive in Ucraina, l'interessato aveva chiesto ai
giudici tedeschi che il contenuto dell'articolo on line venisse rimosso. I giudici
tedeschi avevano respinto la richiesta, in considerazione dell'influenza del soggetto
all'interno della società tedesca e dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto
reato.
Adita dall'interessato per presunta violazione, da parte delle autorità tedesche,
dell'art. 8 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha escluso che potesse, nella specie,
ritenersi violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare; e, dando atto