rilevanza sociale dei fatti stessi. In continuità con i menzionati precedenti, questa Corte ha stabilito che al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare nè l'autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia "essenziale" ai sensi dell'art. 6 del codice deontologico dei giornalisti, e cioè indispensabile in considerazione dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto; valutazione che costituisce accertamento in fatto rimesso al giudice di merito (sentenza 12 ottobre 2012, n. 17408; si trattava, in quel caso, della rivelazione delle abitudini sessuali di una persona divenuta pubblicamente nota a causa di un gravissimo fatto di sangue che l'aveva vista come imputata). Occorre poi ricordare la sentenza 5 aprile 2012, n. 5525, nella quale per la prima volta questa Corte è stata chiamata ad affrontare il problema dei rapporti esistenti tra le notizie già pubblicate in passato in quanto attinenti a fatti di interesse pubblico (anche in quel caso di trattava di una vicenda giudiziaria) ed il permanere delle stesse nella rete internet (nella specie, il permanere della notizia nell'archivio informatico di un grande quotidiano di rilevanza nazionale). Nel tracciare i confini di un concreto bilanciamento degli interessi tra valori contrapposti, tutti di rilevanza costituzionale, la sentenza in esame ha ribadito che se "l'interesse pubblico sotteso al diritto all'informazione (art. 21 Cost.) costituisce un limite al diritto fondamentale alla riservatezza (artt. 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati appartengono è correlativamente attribuito il diritto all'oblio, e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati". In quella pronuncia la Corte ha posto in luce che rispetto all'interesse del soggetto "a non vedere ulteriormente divulgate notizie di cronaca che lo riguardano, si pone peraltro l'ipotesi che sussista o subentri l'interesse pubblico alla relativa conoscenza o divulgazione per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale"; ciò in quanto un fatto di cronaca può "assumere rilevanza come fatto storico", giustificando in tal modo il permanere dell'interesse della collettività alla fruizione di quel fatto. Il trascorrere del tempo, però, impone che la notizia sia anche aggiornata, posto che la sua diffusione negli stessi termini in cui aveva avuto luogo in origine potrebbe fare sì che essa risulti "sostanzialmente non vera". La difficoltà di stabilire un'esatta linea di confine tra il diritto di cronaca e quello alla riservatezza inteso come diritto all'oblio è evidente nella sentenza 26 giugno 2013, n. 16111, la cui vicenda, benchè molto diversa da quella oggi all'esame delle Sezioni Unite, contiene tuttavia alcuni evidenti punti di contatto. Chiamata ad esaminare il caso della pubblicazione di un articolo di giornale nel quale la vicenda personale di un ex terrorista era stata accostata al ritrovamento di un arsenale di armi in luoghi non lontani dalla residenza dello stesso, questa Corte ha osservato che l'ex terrorista essendo stato condannato a pena detentiva ed avendola espiata, con conseguente faticoso reinserimento nel contesto sociale - desiderava soltanto di essere dimenticato, affinchè la sua drammatica storia personale, appartenente ormai al passato, non risultasse un macigno così ingombrante da precludergli la ripresa di una vita normale. In quella sentenza la Corte, pur riconoscendo che le vicende relative ai c.d. anni di piombo "appartengono certamente alla memoria storica del nostro Paese", ha spiegato che "ciò non si traduce nell'automatica sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di eventi che non hanno più, se non in via del

Select target paragraph3