tutto ipotetica e non dimostrata, alcun oggettivo collegamento con quei fatti e con quell'epoca". Ragione per cui "la diffusione di notizie personali in una determinata epoca ed in un determinato contesto non legittima, di per sè, che le medesime vengano utilizzate molti anni dopo, in una situazione del tutto diversa e priva di ogni collegamento col passato". La giurisprudenza più recente ha ulteriormente consolidato gli approdi raggiunti. E così la sentenza 6 giugno 2014, n. 12834, affrontando il problema del rapporto tra diritto di cronaca e tutela dell'immagine - si trattava, in quel caso, della pubblicazione di un articolo relativo all'esecuzione della misura degli arresti domiciliari a carico di una persona poi assolta con formula piena - ha ribadito che la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica col momento del suo arresto deve rispettare non solo le condizioni, ormai ben note, per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma anche le particolari cautele imposte dalla tutela della dignità della persona, che viene colta in un frangente di particolare debolezza. La sentenza ha anche aggiunto che l'accertamento sulla legittimità della pubblicazione è indagine che va condotta caso per caso, tenendo presente la previsione dell'art. 8 del codice deontologico dei giornalisti. Da ultimo, come richiamata dall'ordinanza interlocutoria, va citata l'ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919, nella quale la Corte, in relazione ad una vicenda molto particolare che aveva ad oggetto un noto cantante, ha cercato di ricapitolare i termini del problema, anche alla luce del suindicato Regolamento UE che nel frattempo era stato emanato. Dopo aver ricordato come l'esistenza del diritto all'oblio sia stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza sovranazionale, la pronuncia ha osservato che il trascorrere del tempo viene a mutare il rapporto tra i contrapposti diritti; per cui, fatta eccezione per il caso di una persona che rivesta un ruolo pubblico particolare o per quello in cui la notizia mantenga nel tempo un interesse pubblico, "la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare la violazione del fondamentale diritto all'oblio". Interessanti contributi provengono anche dalla giurisprudenza penale. Deve essere menzionata, in particolare, la sentenza 22 giugno 2017 (3 agosto 2017), n. 38747, pronunciata in un processo per diffamazione a carico del direttore e di un giornalista di un noto quotidiano nazionale, a seguito della pubblicazione di un articolo riguardante Vittorio Emanuele di Savoia. In quella pronuncia la Corte ha rilevato che era indubbia la rilevanza pubblica della notizia rievocata (nella specie, l'uccisione di un uomo all'isola di Cavallo per mano di Vittorio Emanuele di Savoia, benchè avvenuta molti anni prima), perchè l'articolo era stato scritto in occasione della cerimonia di riapertura della reggia di Venaria, alla quale aveva partecipato Vittorio Emanuele di Savoia, così com'era indubbia l'esistenza di un pubblico interesse a conoscere le vicende di un soggetto che "è figlio dell'ultimo re d'Italia e, secondo il suo dire, erede al trono d'Italia"; per cui il diritto all'oblio doveva nella specie cedere di fronte al diritto della collettività "ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti". Alcune pronunce della giurisprudenza Europea.

Select target paragraph3