rilievo in Germania, aveva chiesto la cancellazione dal web dei dati informativi relativi ad un episodio di collusione con la criminalità russa risalente a diversi anni prima, ripubblicati alcuni anni dopo dalla stampa - ha ritenuto che l'interesse del pubblico all'informazione prevalesse su quello del singolo all'oblio, ma sulla base di specifici e tassativi criteri, la cui sussistenza deve essere sempre riscontrata, ai fini di riconoscere siffatta prevalenza. In primo luogo, deve per vero - sussistere il contributo dell'articolo ad un "dibattito di interesse pubblico", in relazione al "grado di notorietà del soggetto"; requisito, questo, ritenuto dalla Corte sussistente nel caso concreto, in quanto - pur trattandosi di una notizia risalente nel tempo - erano emersi nuovi sospetti a carico del medesimo individuo, molto noto al pubblico trattandosi di un uomo di affari impegnato anche in politica. Occorre, poi, avere riguardo alle "modalità impiegate per ottenere l'informazione" ed al "contenuto della pubblicazione", che devono, non soltanto, riferirsi a notizie vere, accertate come tali sulla base di "fonti affidabili e verosimili", ma essere, altresì, non eccedenti rispetto allo scopo informativo; e tali sono state ritenute nel caso di specie, avendo la Corte accertato che dette modalità erano "prive di (...) insinuazioni o considerazioni personali", e che il giornale aveva informato l'interessato dell'imminente pubblicazione dell'articolo, per consentirgli di esercitare il suo diritto di replica prima della divulgazione della notizia (cfr. Corte EDU, 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania). 5.5.3.1. Di rilievo appare anche l'ulteriore decisione del 28 giugno 2018, M.L. e W.W. c. Germania, ricorsi n. 60798/10 e n. 65599/10. Riguardo ai confini del diritto alla cancellazione dei propri dati, la Corte EDU ha affermato che, in sede di bilanciamento tra gli opposti interessi, il diritto di cronaca e la libertà di espressione (tutelati dall'art. 10 della Convenzione Europea) prevalgono sul diritto a essere dimenticati, qualora si sia in presenza di gravi fatti legati alla cronaca giudiziaria. La pronuncia ha riconosciuto che la protezione dei dati personali svolge un ruolo fondamentale nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 della Convenzione che sancisce, in particolare, il diritto a una forma di "autodeterminazione informativa"; ciò autorizza le persone ad invocare il loro diritto alla vita privata in relazione ai dati che, ancorchè neutrali, sono raccolti, elaborati e divulgati alla comunità, secondo forme o modalità tali che i loro diritti ai sensi dell'art. 8 possano essere coinvolti. Tuttavia, ha precisato la Corte, affinchè l'art. 8 sia preso in considerazione, l'attacco alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità ed essere stato realizzato in modo tale da pregiudicare il godimento personale del diritto al rispetto della vita privata. Allo stesso modo, questa disposizione non può essere invocata per lamentarsi di un pregiudizio alla reputazione che risulterebbe in modo prevedibile dalle sue stesse azioni, come ad esempio nel caso di un illecito penale. 5.5.3.2. Merita di essere ricordata, infine, la pronuncia del 4 dicembre 2018, Magyar Jeti Zrt c. Ungheria, ricorso n. 11257/16, in cui la Corte EDU, richiamando la sua giurisprudenza, ha posto l'attenzione sul ruolo svolto dai siti internet per l'esercizio della libertà di espressione, evidenziando che, alla luce della sua accessibilità e della sua capacità di memorizzare e comunicare vaste quantità di informazioni, internet gioca un ruolo importante nel potenziare l'accesso alle notizie, facilitando la diffusione delle informazioni in generale, pur ricordando, al tempo stesso, che il rischio di danno derivante dai contenuti e dalle comunicazioni su internet all'esercizio ed al godimento dei diritti umani e delle libertà, in particolare il diritto al rispetto della

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