ordinamento in cui avrebbero trovato invece tutela, in modi diversi, per la teoria pluralista all'epoca sostenuta da autorevole dottrina, i singoli diritti della persona. Tanto avveniva perchè, dei diritto all'immagine, di quello al nome, al ritratto ed alla sua riproduzione, alla corrispondenza, ai domicilio, per la loro sistematico collocazione all'interno del codice civile, si coglieva dall'interprete l'interesse meramente economico, proprio del diritto privato. Sul diritto alla riservatezza, pertanto, lo stigma, espresso nelle parole all'epoca utilizzate da questa Corte di Cassazione nell'indicata pronuncia, è secco: "il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal legislatore un interesse tutelabile; chi non ha saputo o voluto tener celati i fatti della propria vita non può pretendere che il segreto sia mantenuto dalla discrezione altrui; la curiosità ed anche un innocuo pettegolezzo, se pur costituiscono una manifestazione non elevata dell'animo, non danno luogo di per sè ad un illecito giuridico" (Cass. n. 4487 cit.). 7.2. Investita della questione, questa Corte di Cassazione torna successivamente a pronunciare sul diritto alla riservatezza e anche se non giunge a riconoscerlo in modo incondizionato, nell'operato rilievo circa la mancanza di una norma di previsione e della non praticabilità dello strumento dell'analogia, afferma purtuttavia la presenza di un "diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo" (Cass. 20/04/1963 n. 990) con chiaro richiamo ai contenuti dell'art. 2 Cost., che viene quindi posto a suo fondamento. Da tale costruzione giuridica deriva il divieto di divulgare notizie attinenti alla vita privata dell'individuo, "a meno che non sussista un consenso anche implicito della persona, desunto dall'attività in concreto svolta, o, data la natura dell'attività medesima o del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza" (Cass. n. 990 cit.). 7.3. Dei diritto alla riservatezza questa Corte di legittimità si occupa espressamente anni dopo, nella adottata prospettiva dell'esistenza di un diritto unico della personalità, e tanto nel rilievo della persona come valore unitario, rispetto al quale il complesso di norme presenti nel diritto positivo non integra il fondamento di tanti autonomi diritti della persona, ma la specifica disciplina di alcuni aspetti particolari della sua tutela. Il saldo fondamento del diritto alla riservatezza è nella Costituzione (art. 2 Cost.) per contenuti che, inteso il valore assoluto della persona segnato dal riconoscimento dei diritti inviolabili (in termini pronuncerà, Corte cost. 10/12/1987 n. 479), consistono in "situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano tuttavia giustificate da interessi pubblici preminenti" (Cass. 27/05/1975 n. 2129; principio poi ripreso da: Cass. 05/04/1978 n. 1557; Cass. 13/03/1985 n. 1968; Cass. 16/01/1991 n. 4031; Cass. 21/02/1994 n. 1652; Cass. 07/02/1996 n. 978; Cass. 09/06/1998 n. 5658; Cass. 25/03/2003 n. 4366). Con il venir meno della visione pluralista, il diritto alla riservatezza si emancipa dall'ambito domestico e, distinguendosi da quello alla reputazione ed all'onore, rispetto al quale presenta un'estensione maggiore ben potendosi configurare ipotesi di fatti della vita intima che, pur non influendo sulla reputazione, devono tuttavia restare riservati -, esso acquista un rilievo pubblico inteso come proiezione dell'individuo all'esterno, in cui il carattere privato dei fatti e delle idee rilevano quali espressioni della persona, e in siffatta prospettiva capace di entrare in rapporto dialettico con l'interesse socialmente apprezzabile dei terzi, in quanto diritto di cronaca a previsione costituzionale (art. 21 Cost.). La soluzione di ogni conflitto tra diritti di rango costituzionale, riconosciuta alle due posizioni, resta affidata ad un giudizio di equo bilanciamento, sorretto dai criteri di proporzione e di effettività della tutela (Cass. n.

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