ricordo di un fatto tanto doloroso avvenuto molti anni prima violerebbe entrambe le
norme sovranazionali ora richiamate.
L'ordinanza interlocutoria.
4. L'ordinanza interlocutoria chiarisce, innanzitutto, che l'esame dei motivi di ricorso
impone di affrontare il problema del bilanciamento tra il diritto di cronaca, posto al
servizio dell'interesse pubblico all'informazione, e il diritto all'oblio, finalizzato alla
tutela della riservatezza della persona; ed aggiunge che, in considerazione della
specifica concreta vicenda, non viene in esame il problema del diritto all'oblio
connesso con la realizzazione di archivi di notizie digitalizzati e fruibili direttamente
on line.
Tanto premesso, l'ordinanza rammenta che il diritto di cronaca, per pacifica e
risalente acquisizione della giurisprudenza sia civile che penale, è un diritto pubblico
soggettivo fondato sulla previsione dell'art. 21 Cost., che sancisce il principio della
libera manifestazione del pensiero e della libertà di stampa. Tale diritto non è,
peraltro, senza limiti, come la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto, indicando la
necessità della sussistenza di tre condizioni, costituite dall'utilità sociale
dell'informazione, della verità oggettiva o anche solo putativa dei fatti e della forma
civile dell'esposizione, che deve essere sempre rispettosa della dignità della
persona. Il diritto all'oblio "è collegato, in coppia dialettica, al diritto di cronaca", posto
che esso sussiste quando "non vi sia più un'apprezzabile utilità sociale ad informare
il pubblico; ovvero la notizia sia diventata "falsa" in quanto non aggiornata o, infine,
quando l'esposizione dei fatti non sia stata commisurata all'esigenza informativa ed
abbia arrecato un vulnus alla dignità dell'interessato".
Richiamate alcune pronunce della Terza Sezione Civile, l'ordinanza interlocutoria
osserva che il diritto all'oblio è stato oggetto di alcune recenti pronunce della Prima
Sezione Civile le quali hanno riconosciuto, a determinate condizioni, la prevalenza
del medesimo sul diritto all'informazione. In particolare, l'ordinanza interlocutoria si
sofferma sui principi enunciati dall'ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919, la quale ha
affermato che il diritto all'oblio può essere recessivo, rispetto al diritto di cronaca,
solo in presenza di determinate condizioni, fra le quali il contributo arrecato dalla
diffusione della notizia ad un dibattito di interesse pubblico, l'interesse effettivo ed
attuale alla diffusione, la grande notorietà del soggetto rappresentato, le modalità in
concreto impiegate e la preventiva informazione dell'interessato finalizzata a
consentirgli il diritto di replica prima della divulgazione. D'altra parte, la materia è
stata oggetto anche di un recente intervento della legislazione Europea, con il
Regolamento UE n. 2016/679, il cui art. 17 prevede che, a determinate condizioni,
l'interessato abbia diritto a chiedere la rimozione dei dati personali che lo riguardano
e che siano stati resi pubblici.
Rileva l'ordinanza, in conclusione, come paia "ormai indifferibile l'individuazione di
univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto (ed ai consociati)
di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha
diritto di chiedere che una notizia, a sè relativa, pur legittimamente diffusa in
passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di nuova
divulgazione".