rilievo in Germania, aveva chiesto la cancellazione dal web dei dati informativi
relativi ad un episodio di collusione con la criminalità russa risalente a diversi anni
prima, ripubblicati alcuni anni dopo dalla stampa - ha ritenuto che l'interesse del
pubblico all'informazione prevalesse su quello del singolo all'oblio, ma sulla base di
specifici e tassativi criteri, la cui sussistenza deve essere sempre riscontrata, ai fini
di riconoscere siffatta prevalenza. In primo luogo, deve per vero - sussistere il
contributo dell'articolo ad un "dibattito di interesse pubblico", in relazione al "grado di
notorietà del soggetto"; requisito, questo, ritenuto dalla Corte sussistente nel caso
concreto, in quanto - pur trattandosi di una notizia risalente nel tempo - erano emersi
nuovi sospetti a carico del medesimo individuo, molto noto al pubblico trattandosi di
un uomo di affari impegnato anche in politica. Occorre, poi, avere riguardo alle
"modalità impiegate per ottenere l'informazione" ed al "contenuto della
pubblicazione", che devono, non soltanto, riferirsi a notizie vere, accertate come tali
sulla base di "fonti affidabili e verosimili", ma essere, altresì, non eccedenti rispetto
allo scopo informativo; e tali sono state ritenute nel caso di specie, avendo la Corte
accertato che dette modalità erano "prive di (...) insinuazioni o considerazioni
personali", e che il giornale aveva informato l'interessato dell'imminente
pubblicazione dell'articolo, per consentirgli di esercitare il suo diritto di replica prima
della divulgazione della notizia (cfr. Corte EDU, 19/10/2017, Fuschsmann c/o
Germania).
5.5.3.1. Di rilievo appare anche l'ulteriore decisione del 28 giugno 2018, M.L. e W.W.
c. Germania, ricorsi n. 60798/10 e n. 65599/10. Riguardo ai confini del diritto alla
cancellazione dei propri dati, la Corte EDU ha affermato che, in sede di
bilanciamento tra gli opposti interessi, il diritto di cronaca e la libertà di espressione
(tutelati dall'art. 10 della Convenzione Europea) prevalgono sul diritto a essere
dimenticati, qualora si sia in presenza di gravi fatti legati alla cronaca giudiziaria. La
pronuncia ha riconosciuto che la protezione dei dati personali svolge un ruolo
fondamentale nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito
dall'art. 8 della Convenzione che sancisce, in particolare, il diritto a una forma di
"autodeterminazione informativa"; ciò autorizza le persone ad invocare il loro diritto
alla vita privata in relazione ai dati che, ancorchè neutrali, sono raccolti, elaborati e
divulgati alla comunità, secondo forme o modalità tali che i loro diritti ai sensi dell'art.
8 possano essere coinvolti. Tuttavia, ha precisato la Corte, affinchè l'art. 8 sia preso
in considerazione, l'attacco alla reputazione personale deve raggiungere un certo
livello di gravità ed essere stato realizzato in modo tale da pregiudicare il godimento
personale del diritto al rispetto della vita privata. Allo stesso modo, questa
disposizione non può essere invocata per lamentarsi di un pregiudizio alla
reputazione che risulterebbe in modo prevedibile dalle sue stesse azioni, come ad
esempio nel caso di un illecito penale.
5.5.3.2. Merita di essere ricordata, infine, la pronuncia del 4 dicembre 2018, Magyar
Jeti Zrt c. Ungheria, ricorso n. 11257/16, in cui la Corte EDU, richiamando la sua
giurisprudenza, ha posto l'attenzione sul ruolo svolto dai siti internet per l'esercizio
della libertà di espressione, evidenziando che, alla luce della sua accessibilità e della
sua capacità di memorizzare e comunicare vaste quantità di informazioni, internet
gioca un ruolo importante nel potenziare l'accesso alle notizie, facilitando la
diffusione delle informazioni in generale, pur ricordando, al tempo stesso, che il
rischio di danno derivante dai contenuti e dalle comunicazioni su internet all'esercizio
ed al godimento dei diritti umani e delle libertà, in particolare il diritto al rispetto della
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