idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di
uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole
accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento". Più specificamente, la Corte
evidenziò - previo richiamo ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo
scopo, esattezza e coerenza del trattamento dei dati personali (di cui al D.Lgs. n.
196 del 2003), nonché alla possibilità dell'interessato di opporsi anche a trattamenti
leciti quando ciò si renda necessario per un contemperamento degli interessi in
gioco - la sussistenza di un obbligo di integrare o aggiornare la notizia non più
attuale, divenuta "fatto storico" e quindi transitata nel relativo archivio, ma
potenzialmente dannosa per la lesione della "proiezione sociale dell'identità
personale" dell'interessato, che ha "diritto al rispetto della propria identità personale
o morale". E ciò perché, sempre secondo i giudici, anche quando sussiste, come
nella fattispecie, l'interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto
in epoca passata, e dunque non può essere accolta l'istanza di tutela dell'oblio
formulata dall'interessato, "emerge la necessità, a salvaguardia dell'attuale identità
sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la
contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda".
Tale aggiornamento deve essere garantito tramite "il collegamento della notizia ad
altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della
vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro
evincentesi dalla notizia originaria", dal momento che "i dati devono risultare esatti
ed aggiornati in relazione alla finalità del loro trattamento". In caso contrario, infatti,
"la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando,
quindi, parziale e non esatta, e, pertanto, sostanzialmente non vera". Su come si
potesse arrivare a questo risultato, la sentenza nulla disse. Ma essa non sembrò
postulare un obbligo di aggiornamento operante solo - come sembrerebbe più
logico, e coerente con i principi emersi in ordine alla (ir)responsabilità del provider
sino all'attivazione di una procedura di notice and take-down a seguito della formale
relativa richiesta dell'interessato; i giudici mirarono, piuttosto, ad affermare
l'operatività di un tale obbligo a prescindere da qualsiasi iniziativa di chicchessia. In
definitiva, come si evidenziò in dottrina, "...con questa pronuncia la Cassazione
evolve il diritto all'oblio, ovvero il diritto ad essere dimenticato o cancellato, e lo
riformula sulle nuove fondamenta giuridiche collegate alla dimensione di internet e
della memoria che esso archivia. Una duplice declinazione del diritto all'oblio:
laddove dovesse venire meno l'interesse pubblico originario che rende la notizia
ancora attuale, allora il dato attraverso il quale è possibile identificare il soggetto può
essere cancellato; invece, laddove l'interesse pubblico dovesse permanere, la
notizia in rete potrà essere contestualizzata, ovvero aggiornata ad opera del titolare
del sito on line, a tutela della proiezione dinamica dei dati personali e del rispetto
dell'attuale dignità personale o morale del soggetto interessato". Una decisione,
pertanto, che dimostra, al di là della tecnicalità che occorre individuare per
soddisfare le forme di contestualizzazione, la preoccupazione di salvaguardare il
principio costituzionale che sta alla base della tutela dell'identità personale: la dignità
dell'uomo.
5.9.2. Tali principi sembrano riemergere anche nella più recente Cass. civ., Sez. I,
Sent., (data ud. 04/11/2015) 24/06/2016, n. 13161, a tenore della quale la
persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale, di una risalente notizia di
cronaca (riguardante, nella specie, una vicenda giudiziaria per un fatto accaduto
circa due anni e mezzo prima della instaurazione del relativo procedimento D.Lgs. n.
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