196 del 2003, ex art. 152) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione on line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa. Detta pronuncia, infatti, investì un'ipotesi in cui l'illecito trattamento dei dati personali era stato ravvisato dal giudice di merito non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione dell'articolo di cronaca sul fatto accertato nel (OMISSIS), né nella conservazione ed archiviazione informatica di esso, ma nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico del (OMISSIS) e della sua diffusione sul web quanto meno a far tempo dal ricevimento della diffida, nel (OMISSIS), per la rimozione di quella pubblicazione dalla rete. E' evidente, dunque, che non si trattava di articolo accessibile esclusivamente dall'archivio del giornale on line che ne aveva, tempo addietro, curato la pubblicazione, bensì di articolo tuttora "recuperabile" direttamente attraverso il semplice utilizzo dei normali motori di ricerca. 5.10. Tutto ciò premesso, è affatto evidente che la decisione oggi impugnata risulta essere assolutamente in linea con la riportata giurisprudenza nazionale e sovranazionale circa la sussistenza dei parametri in presenza dei quali soltanto può legittimamente affermarsi la prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all'oblio. 5.10.1. A tal riguardo, deve anzitutto rilevarsi che l'esclusione della dedotta violazione del menzionato diritto è stata operata, dal tribunale territoriale, procedendo al bilanciamento tra i diritti del singolo e quelli della collettività, e ritenendo (cfr. amplius, pag. 12-15 della decisione impugnata) che: i) una soluzione di ragionevole compromesso può essere, allo stato, quella adottata con i provvedimenti che impongono la deindicizzazione degli articoli sui motori di ricerca generali, la cui conseguenza immediata è che l'articolo e la notizia controversa sono resi disponibili solo dall'attivazione dello specifico motore di ricerca all'interno di un quotidiano. Tale semplice limitazione consente all'interessato di vedere estromesso dal dato che lo riguarda azioni di ricerca mosse da ragioni casuali o, peggio, futili; ii) tanto trova applicazione nell'ipotesi in cui il dato personale di cui si discute mantenga un apprezzabile interesse pubblico alla sua conoscenza, da valutarsi e da ritenersi sussistente in funzione non solo della perdurante attualità del dato di cronaca, ma anche in presenza del solo assolvimento del valore documentaristico conservativo proprio dell'archivio, sia pure integrato dagli aggiornamenti prescritti dalle Autorità intervenute in tema; iii) nel bilanciamento degli interessi contrapposti diritto al controllo del dato, diritto all'oblio del titolare dei dati personali e diritto dei cittadini ad essere informati - prevale, ex art. 21 Cost., il diritto della collettività ad essere informata con il conseguente diritto dei mezzi di comunicazione di informare in tutti i casi in cui il dato sia trattato correttamente e permanga nel tempo l'interesse alla sua conoscenza secondo i profili indicati; iv) non parrebbe corretto individuare il sorgere del diritto all'oblio quale conseguenza automatica del trapasso del soggetto interessato; v) analogamente, il venir meno dell'interesse collettivo alla conoscenza di determinati dati personali non coincide, in via automatica, con il passaggio a miglior vita del titolare. Allo stesso modo, il mero trascorrere del tempo non comporta, ex se, il venir meno dell'interesse alla conoscenza del dato di cronaca, criterio che, se opzionato, comporterebbe la non pertinenza di scopo di ogni archivio di stampa, cartaceo o informatico che sia. Deve, dunque, l'interprete valutare se la

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