compressione del diritto alla reputazione dell'interessato (definita da Cass. civ., Sez.
III, Sent., (data ud. 11/01/2012) 05/04/2012, n. 5525 "immagine sociale") derivante
dal perdurare del trattamento dei dati giornalistici/d'archivio comporti, in una
concreta fattispecie, un sacrificio non giustificato dal corrispondente interesse alla
conoscenza del dato da parte della collettività. In altri termini, sussiste ex art. 21
Cost., un generale diritto alla conoscenza di tutto quanto in origine lecitamente
veicolato al pubblico, con conseguente liceità del fine del trattamento dei dati
personali contenuti in archivio; tale diritto incontra un limite, in applicazione del
D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11 nelle fattispecie in cui la permanenza del dato
nell'archivio informatico, per la sua potenziale accessibilità, non paragonabile a
quella di una emeroteca, comporti un tale vulnus alla riservatezza dell'interessato
(con conseguente immediata ripercussione sulla propria reputazione) da minarne in
misura apprezzabile l'esplicazione dei diritti fondamentali della persona in ambito
relazionale.
5.10.2. Si tratta, ad avviso del Collegio, di giustificazione affatto condivisibile perché,
come si è già anticipato, ampiamente in linea con la riportata giurisprudenza
nazionale e sovranazionale.
5.10.3. Alla stregua di questi principi, quindi, all'esito del bilanciamento di interessi
compiuto, il tribunale milanese ha sottolineato che, nel caso in esame, emerge in
tutta evidenza che il dato personale, derivante da attività di cronaca giudiziaria
legittimamente esercitata, aveva ad oggetto l'attività imprenditoriale del defunto,
azionista di riferimento di società industriali di rilievo nazionale - risultando il cd.
(OMISSIS), per stessa ammissione del ricorrente, il primo operatore italiano nel
campo della grafica - e, in particolare, di condotte ritenute di potenziale rilievo
penale, commesse al fine di mantenere/acquisire il controllo del gruppo societario.
Ecco, quindi, che "nel bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste e permane
l'interesse della collettività, ed in particolare del mondo economico, di "fare memoria"
di vicende rilevanti per un soggetto che si presenta come primario centro di
imputazione di interessi economici rilevanti per la collettività", dovendosi, inoltre,
"ricordare che, tra tutti i dati personali, quelli interessanti l'attività economica
esercitata offrono la maggior resilienza all'azione di compressione esercitabile a
tutela della riservatezza dei soggetti cui i dati pertengono. Non può, quindi,
seriamente contestarsi il potenziale interesse pubblico a conoscere la storia di un
primario attore nell'ambito economico nazionale, ivi incluse le lotte scatenatesi per il
controllo azionario del gruppo societario in questione" (cfr. pag. 14 della menzionata
sentenza). Il tribunale, infine, ha aggiunto che "quanto al richiesto aggiornamento del
dato di cronaca giudiziaria di interesse, si osserva che, nel caso in esame, l'editore
non poteva accedere alla richiesta di annotazione del "proscioglimento" del
congiunto, come invece domandato dal ricorrente, posto che il defunto cav. P. non
solo non era stato prosciolto dal GUP in sede di udienza preliminare, condizione di
esclusiva applicabilità del concetto di proscioglimento invocato, ma lo stesso
nemmeno era stato assolto dal giudice del dibattimento, posto che la vicenda
giudiziaria si era conclusa, per alcuni capi di imputazione, con una pronuncia in rito
di non doversi procedere, rispettivamente per difetto di querela e per intervenuta
prescrizione del reato, e, solo per due degli originari capi di imputazione, l'imputato
era stato assolto nel merito" (cfr. pag. 14-15 della medesima sentenza).
5.10.4. In definitiva, quindi, l'avere la società editrice provveduto alla
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