circostanze, idonea a dare precisa contezza della cosa oggetto della domanda, in modo da consentire al convenuto, gestore del motore di ricerca, di apprestare adeguate e puntuali difese sul punto. 2.9. - Nel caso in esame, la domanda di deindicizzazione risultava essere totalmente indeterminata, avendo l'odierno ricorrente richiesto pronunciarsi un ordine di rimozione di "tutti i risultati che appaiono in seguito alla digitazione delle parole ‘Don B.R.'" (cfr. sentenza impugnata, pag. 2). 3. - Il Collegio ritiene, perciò, che la sentenza impugnata vada cassata, con rinvio al Tribunale di Perugia, il quale dovrà trattare e decidere la causa promuovendo previamente la sanatoria dell'atto introduttivo, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 5. Al giudice del rinvio è rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Perugia. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 maggio 2021.

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