-) che tale ingerenza nei diritti fondamentali delle persone interessate non appare
sproporzionata anche alla luce del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla
tutela dei dati personali, entrambi garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione, in quanto: a) solamente un numero limitato di dati personali è iscritto nel
registro delle imprese; b) è giustificato che le persone fisiche che scelgono di prender
parte agli scambi economici attraverso una società di capitali, a fronte della limitazione
di responsabilità, siano obbligate a rendere pubblici i dati relativi alle loro generalità e
alle loro funzioni in seno alla stessa.
In definitiva, "allo stato attuale del diritto dell'Unione, spetta agli Stati membri
determinare se le persone fisiche... possano chiedere all'autorità incaricata della
tenuta del registro di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per
caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse
alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo
dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l'accesso ai dati personali che
le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla
loro consultazione" (CGU E 9 marzo 2017, n. 398).
5.1.5. - Sulla scia di tale decisione questa Corte ha affermato il principio secondo cui:
"Alla stregua del quadro normativo e dei compiti istituzionalmente perseguiti dalle
Camere di commercio con la tenuta del registro delle 24 imprese, è legittima,
rispondendo ad un
obbligo legale, l'iscrizione e la conservazione nel registro stesso delle informazioni
relative alla carica di amministratore e di liquidatore, ricoperta da un soggetto in una
società, ove pure in seguito questa sia stata dapprima dichiarata fallita e, poi,
cancellata dal registro delle imprese, prevalendo le esigenze della pubblicità
commerciale sull'interesse del privato ad impedirla, in funzione delle ragioni di
certezza nelle relazioni commerciali che l'istituzione del registro delle imprese
soddisfa" (Cass. 9 agosto 2017, n. 19761).
5.1.6. - Ora, il principio in tal senso affermato deve a maggior ragione trovare
applicazione con riguardo al caso in esame.
Premesso che è la legge, attraverso il citato art. 2668, ad individuare il meccanismo
attraverso cui la cancellazione si attua (il che, alla luce della sentenza della Corte di
giustizia, e del precedente di questa Corte, già di per sè chiude il discorso),
contemplando una forma di pubblicità negativa, mediante la quale, si rende pubblica
l'irrilevanza sopravvenuta di una precedente formalità, che da quel momento deve
considerarsi come non esistente, merita ulteriormente osservare che:
-) per un verso, a fronte del rilievo, evidentemente fondamentale per i fini della
sicurezza dei traffici giuridici, della pubblicità immobiliare, il sacrificio di un ipotetico
diritto all'oblio del soggetto nei cui confronti è disposta la cancellazione dell'iscrizione
di ipoteca giudiziale sarebbe irrisorio, e non certo tale da richiedere, nel quadro della
consueta operazione di bilanciamento tra il diritto all'oblio ed altri diritti di pari rango,
un più radicale intervento di cancellazione: ed invero, mentre nel caso deciso dalla
citata Cass. 9 agosto 2017, n. 19761, ciò che emergeva dal registro delle imprese era
il fallimento pregresso della persona fisica amministratrice della società, circostanza
che può comportare tuttora un effetto di stigma - tale da ledere, per usare il lessico di