un tempo, "la propria dignità, anche se fittizia, contro gli attacchi della verità" (Cass.
13 maggio 1958, n. 1563) -, quantunque l'ordinamento abbia da tempo operato nel
senso dell'eliminazione delle conseguenze personali del fallimento, nel caso
dell'ipoteca giudiziaria, seguita dalla annotazione della cancellazione dell'iscrizione, i
registri immobiliari danno conto della pregressa formazione di un titolo giudiziale
riconducibile alla previsione dell'art. 2818 c.c., tale da giustificare l'iscrizione, ma
danno altresì conto che quel titolo è poi rimasto travolto, così da legittimare la
cancellazione: vaI quanto dire che la cancellazione testimonia che il debitore ha infine
pagato il suo debito, o che comunque presupposti per l'iscrizione ipotecaria non
sussistevano;
-) per altro verso, soprattutto, il sistema della pubblicità ipotecaria, sulla scia
dell'impianto del code civil, chè il nostro sistema delle garanzie da quello deriva, ha
come è noto natura costitutiva, ex art. 2808 c.c., secondo cui l'ipoteca "si costituisce
mediante iscrizione nei registri immobiliari", di guisa che una cancellazione, per così
dire materiale, un'abrasione dell'iscrizione, che non lasciasse traccia del passato,
sarebbe inconcepibile (salvo, parrebbe, a non ripensare ab imis l'intero istituto),
giacchè l'effetto non sarebbe il semplice venir meno dell'iscrizione, a partire da quel
momento, con l'estinzione dell'ipoteca (art. 2878 c.c., n. 1), ma l'eliminazione
dell'ipoteca ora per allora dal mondo del diritto, tale in definitiva da falsare i fatti,
facendo tabula rasa di ciò che pure è stato: molti sono gli esempi che potrebbero farsi
con riguardo alle conseguenze derivanti da una radicale cancellazione, tra i quali
basterà rammentare gli effetti sulle revocatorie, cui ha fatto riferimento il Procuratore
Generale nella sua requisitoria.
5.1.7. - Ben si comprende, dunque, che il Garante abbia sempre disatteso, da lunghi
anni, istanze concernenti la trascrizione di un'ipoteca o di un pignoramento (v. p. es.
doc. web n. 1066118 del 6 settembre 2002 e n. 1085666 del 30 dicembre 2003,
nonchè Provvedimento del 16 novembre 2016, n. 482).
5.1.8. - E' errato il richiamo da parte del ricorrente al regolamento 2016/679/UE del
Parlamento e del Consiglio ed al D.Lgs. n. 196 del 2003.
Quanto al primo, è appena il caso di notare che esso è inapplicabile ratione temporis
alla controversia in esame. Ma, al di là di quest'aspetto, il punto è che da quel
regolamento si trae l'esatto contrario di quanto il ricorrente vorrebbe leggervi.
Il diritto all'oblio è disciplinato dall'art. 17 del Regolamento UE n. 679 del 2016, il quale
prevede il diritto dell'interessato di "ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo". Ma il
comma 3 della disposizione stabilisce che il diritto alla cancellazione non può essere
riconosciuto all'interessato quando il trattamento dei dati personali sia necessario, tra
l'altro, per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri. E cioè la norma afferma
che, all'esito del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla
cancellazione dei dati personali soccombe quando vi siano ragioni superiori, quali
quelle indicate dalla norma, tra cui la previsione normativa dettata in funzione di un
pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici potere. Nel qual caso i termini del
bilanciamento sono stabiliti a monte dal legislatore.