un tempo, "la propria dignità, anche se fittizia, contro gli attacchi della verità" (Cass. 13 maggio 1958, n. 1563) -, quantunque l'ordinamento abbia da tempo operato nel senso dell'eliminazione delle conseguenze personali del fallimento, nel caso dell'ipoteca giudiziaria, seguita dalla annotazione della cancellazione dell'iscrizione, i registri immobiliari danno conto della pregressa formazione di un titolo giudiziale riconducibile alla previsione dell'art. 2818 c.c., tale da giustificare l'iscrizione, ma danno altresì conto che quel titolo è poi rimasto travolto, così da legittimare la cancellazione: vaI quanto dire che la cancellazione testimonia che il debitore ha infine pagato il suo debito, o che comunque presupposti per l'iscrizione ipotecaria non sussistevano; -) per altro verso, soprattutto, il sistema della pubblicità ipotecaria, sulla scia dell'impianto del code civil, chè il nostro sistema delle garanzie da quello deriva, ha come è noto natura costitutiva, ex art. 2808 c.c., secondo cui l'ipoteca "si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari", di guisa che una cancellazione, per così dire materiale, un'abrasione dell'iscrizione, che non lasciasse traccia del passato, sarebbe inconcepibile (salvo, parrebbe, a non ripensare ab imis l'intero istituto), giacchè l'effetto non sarebbe il semplice venir meno dell'iscrizione, a partire da quel momento, con l'estinzione dell'ipoteca (art. 2878 c.c., n. 1), ma l'eliminazione dell'ipoteca ora per allora dal mondo del diritto, tale in definitiva da falsare i fatti, facendo tabula rasa di ciò che pure è stato: molti sono gli esempi che potrebbero farsi con riguardo alle conseguenze derivanti da una radicale cancellazione, tra i quali basterà rammentare gli effetti sulle revocatorie, cui ha fatto riferimento il Procuratore Generale nella sua requisitoria. 5.1.7. - Ben si comprende, dunque, che il Garante abbia sempre disatteso, da lunghi anni, istanze concernenti la trascrizione di un'ipoteca o di un pignoramento (v. p. es. doc. web n. 1066118 del 6 settembre 2002 e n. 1085666 del 30 dicembre 2003, nonchè Provvedimento del 16 novembre 2016, n. 482). 5.1.8. - E' errato il richiamo da parte del ricorrente al regolamento 2016/679/UE del Parlamento e del Consiglio ed al D.Lgs. n. 196 del 2003. Quanto al primo, è appena il caso di notare che esso è inapplicabile ratione temporis alla controversia in esame. Ma, al di là di quest'aspetto, il punto è che da quel regolamento si trae l'esatto contrario di quanto il ricorrente vorrebbe leggervi. Il diritto all'oblio è disciplinato dall'art. 17 del Regolamento UE n. 679 del 2016, il quale prevede il diritto dell'interessato di "ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo". Ma il comma 3 della disposizione stabilisce che il diritto alla cancellazione non può essere riconosciuto all'interessato quando il trattamento dei dati personali sia necessario, tra l'altro, per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri. E cioè la norma afferma che, all'esito del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi siano ragioni superiori, quali quelle indicate dalla norma, tra cui la previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici potere. Nel qual caso i termini del bilanciamento sono stabiliti a monte dal legislatore.

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