Insomma, la soluzione della Corte di giustizia di cui si è poc'anzi detto si rafforza, nel
quadro di applicazione del Regolamento 2016/679/UE. Quanto al Codice della
privacy, esso non contiene un'espressa previsione del diritto all'oblio, che è stato
ricostruito per via essenzialmente pretoria, per lo più quale articolazione succedanea
del diritto all'identità personale: nel qual caso con l'esigenza di cui si è detto del già
menzionato bilanciamento, che ineluttabilmente si risolve, secondo quanto già detto,
in senso sfavorevole al ricorrente.
5.2. - Il secondo mezzo è inammissibile.
La tesi del ricorrente, come si è visto, si compendia in ciò, che, avendo egli indicato il
valore della causa ai fini della determinazione del contributo unificato in Euro
26.000,00, il giudice non avrebbe potuto applicare, come invece aveva fatto, il
successivo scaglione previsto.
In proposto, tra i diversi profili di inammissibilità della censura, è sufficiente limitarsi al
richiamo della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale peraltro già si
era rifatta la Corte territoriale, secondo cui il valore della causa dichiarato ai fini del
contributo unificato ha rilevanza esclusivamente fiscale e non spiega, quindi, alcun
effetto vincolante in ordine ai profili processuali (Cass. 10 aprile 2017, n. 9195, quanto
all'individuazione del quantum oggetto di domanda; Cass. 16 maggio 2017, n. 12031
e Cass. 20 dicembre 2007, n. 26988, ai fini della competenza per valore; Cass. 17
dicembre 2019, n. 33457, con specifico riguardo alla liquidazione delle spese di lite).
Di guisa che il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. 6. - Il terzo mezzo
è inammissibile.
Erra anzitutto il ricorrente ad affermare che l'art. 96 c.p.c., comma 3 non sarebbe
applicabile "giacchè presuppone l'accertamento della malafede o della colpa grave
della parte soccombente".
Difatti, la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di
soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed
indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi
1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento
processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo
della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave,
bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo",
quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 18 novembre 2019, n. 29812;
Cass. 24 settembre 2020, n. 20018).
Dopodichè, questa Corte ha più volte ribadito, con riguardo alla primigenia
formulazione dell'art. 96 c.p.c., che, ai fini della condanna al risarcimento dei danni,
l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede
o colpa grave, ovvero in difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di
fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo il controllo motivazionale, nei limiti in
cui esso è oggi consentito (Cass. 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. 8 settembre
2003, n. 13071), e cioè con riguardo al superamento della soglia del "minimo
costituzionale" (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents