Il principio deve essere applicato nei medesimi termini con riguardo all'accertamento
di fatto concernente la sussistenza di una condotta di abuso del processo.
Nel caso di specie la motivazione non manca.
Dunque il motivo è inammissibile.
7. - Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del
contributo unificato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente,
delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro
3.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi delD.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021
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