persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. 4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è considerato una discriminazione ai sensi del comma 1” il Tribunale di Milano, con provvedimento confermato in appello (sentenza n. 418/2020, pubblicata il 6 febbraio 2020), ha ritenuto discriminatorio il comportamento della Lega Nord sezione di Saronno che in occasione di una manifestazione organizzata il 9 aprile 2016 aveva affisso nel territorio comunale circa 70 cartelli recanti il simbolo del partito Lega Nord dal seguente contenuto: "Saronno non vuole i clandestini" "Renzi e Alfano vogliono mandare a Saronno 32 clandestini: vitto, alloggio e vizi pagati da noi. Nel frattempo ai saronnesi tagliano le pensioni ed aumentano le tasse" "Renzi e Alfano complici dell'invasione". Il Tribunale ha affermato “il diritto al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione "trova primario fondamento sia nell'art. 2 Cost. che riconosce e garantisce anche agli stranieri i diritti fondamentali dell'uomo, sia nell'art. 3 Cost., che sancisce i1 principio di pari dignità sociale e di eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali … la nozione di discriminazione si ricava dalle disposizioni contenute negli art. 43 del D.Lgs. 286/1998 e 2 del D.Lgs. 215/2003. La prima disposizione introduce, in attuazione dei precetti costituzionali, una sorta di clausola generale di non discriminazione e definisce discriminatorio qualunque comportamento che -direttamente od indirettamente- abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. L'art. 2 del D.Lgs. 215/2003 definisce, poi, la nozione di discriminazione, stabilendo che "ai fini del presente decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica" (facendo salva, al secondo comma, la più ampia nozione di discriminazione per nazionalità, prevista dal citato D.Lgs. 286/1998). La definizione di discriminazione (artt. 43 del D.Lgs. 286/1998 e art. 2 del D.Lgs. 215/2003) - nella parte in cui si definisce discriminatorio quel comportamento che, direttamente o indirettamente, abbia l'effetto (solo l'effetto e quindi non anche lo scopo) di vulnerare (distruggendolo o compromettendolo) il godimento, in condizioni di parità, dei diritti umani - porta a ritenere che l'imputazione della responsabilità non possa essere ancorata solo al tradizionale criterio della colpa (vedi in questo senso la giurisprudenza comunitaria e, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia, 8.11.1990, Dekker c. StichlingVormingscenirumvoor Jong Volivas-senen Plus, causa C- 177/88, in Racc., 1990, p. 3941 e la giurisprudenza nazionale in tema di comportamento antisindacale, Cass. Civ. sez. lav. 26.2.2004 n. 3917). Secondo la disposizione legislativa, infatti, costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno "scopo" di discriminazione, produca comunque un "effetto" di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici ecc. In particolare, per quel che rileva nel presente procedimento, l'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 dispone che: "ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di 12

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