l’impiego di un discorso razzista o discriminatorio sulla base della razza, del
colore o dell’origine nazionale (§ 55 caso Vejdeland del 2012 e § 73 caso Féret
del 2009), tanto più pericoloso quando esso si svolge in un periodo storico in cui
determinati gruppi sono presi di mira (sentenza del 17 gennaio 2017, nel caso
Király e Dömötör, § 78).
La Corte con la sentenza del 9 febbraio 2012 Vejdeland e altri contro Svezia ha
anche ritenuto che i discorsi d’odio riguardanti l’orientamento sessuale non
rientrassero nella tutela prevista dall’art 10 della Convenzione. I ricorrenti
avevano distribuito in un liceo dei volantini redatti da un’associazione chiamata
Gioventù nazionale e li avevano lasciati sopra o dentro gli armadietti degli
studenti. I volantini contenevano, in particolare, delle dichiarazioni che
dipingevano l’omosessualità come una “propensione alla devianza sessuale”,
avente un “effetto moralmente distruttivo sui fondamenti della società” e come la
causa della diffusione del virus HIV e dell’aids. I ricorrenti sostenevano che non
avevano avuto l’intenzione di esprimere disprezzo nei confronti degli omosessuali
in quanto gruppo e che la loro azione aveva come scopo quello di promuovere un
dibattito sulla mancanza di oggettività nell’insegnamento dispensato nelle scuole
svedesi. La C.E.D.U. ha ritenuto che, pur non costituendo un appello diretto a
degli atti d’odio, queste dichiarazioni avevano un carattere grave e
pregiudizievole e ha sottolineato che la discriminazione fondata sull’orientamento
sessuale è grave come quella fondata sulla razza, l’origine o il colore della pelle.
Essa ha riscontrato la non violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione),
poiché l’ingerenza nel godimento del diritto alla libertà di espressione dei
ricorrenti era stata necessaria in una società democratica per proteggere la
reputazione e i diritti altrui.
In tema di negazionismo con la sentenza Garaudy c. Francia, n. 65831 del
24/6/2003 la Corte Edu, in ordine all’opera letteraria del ricorrente, ha affermato
che “la maggior parte del contenuto e il tono generale dell'opera del ricorrente, e
dunque il suo scopo, hanno una marcata natura negazionista e contrastano quindi
con i valori fondamentali della Convenzione, quali espressi nel suo Preambolo,
ossia la giustizia e la pace. Rileva che il ricorrente tenta di fuorviare l'art. 10
della Convenzione dalla sua vocazione utilizzando il suo diritto alla libertà di
espressione per fini contrari alla lettera ed allo spirito della Convenzione. I
predetti fini, se fossero tollerati, contribuirebbero alla distruzione dei diritti e
delle libertà garantiti dalla Convenzione”
La Grande Camera della Corte Edu, con la sentenza nel caso Delfi del 2015, ha
sottolineato che i portali hanno doveri e responsabilità ancora maggiori quando si
utilizzano linguaggi d’odio o si diffondono messaggi che incitano all’odio o che
puntano a diffondere idee discriminatorie, proprio perché se tali messaggi
vengono diffusi attraverso il web, i rischi per i diritti umani sono ancora maggiori.
1.3. le inziative UE per contrastare i discorsi d’odio o discriminatori
•
L’esigenza di ostacolare l’affermazione dell’odio in rete è emersa, anzitutto,
nell’ambito delle Istituzioni europee, le quali, negli ultimi anni, hanno messo
progressivamente in atto una strategia finalizzata a fronteggiarne la diffusione.
Si tratta di una regolamentazione che si inserisce nel solco della più generale
attenzione riservata dall’Europa e dagli altri organismi internazionali ai temi della
dignità umana e dell’uguaglianza tra i cittadini: nell’ottica europea i fenomeni
discriminatori si ripercuotono negativamente non solo sui gruppi o sui singoli
presi di mira, ma anche su tutti coloro che nella società si esprimono a favore
della libertà e della tolleranza – finendo per incidere così sul sistema democratico
–, e richiedono, pertanto, politiche attive di contenimento.
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