gruppo familiare o delle società partecipate". 2.2.2. Con riferimento, invece, alle domande formulate nella qualità di figlio del defunto Cav. P., concluse che "nel bilanciamento tra il diritto del soggetto titolare del dato personale al controllo e finanche al blocco del dato medesimo di derivazione giornalistica ed il contrapposto diritto ad essere informati e ad informare, deve essere tenuto in preminente considerazione l'immenso patrimonio informativo insito in un archivio giornalistico, subordinando il diritto costituzionale della collettività all'informazione ed alla conoscenza solo in presenza di una lesione, o del rischio di essa, da individuarsi in una non emendabile compromissione della propria vita di relazione per effetto del permanere del dato personale in archivio e della sua potenziale divulgazione. Non può, dunque, accedersi alla richiesta cancellazione nell'articolo di stampa in esame dall'archivio informatico del (OMISSIS)" (cfr. pag. 16 della medesima sentenza). 2.3. Osservò, inoltre, che una siffatta conclusione doveva valere anche per le domande proposte in proprio dal ricorrente ove non si fosse ritenuto di accedere alla prima soluzione già per esse descritta, derivandone, dunque, anche in tal caso, il rigetto della domanda di rimozione e cancellazione dell'articolo in esame. 3. Avverso la riportata sentenza, P.M.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistiti, con distinti controricorsi, dal Garante per la protezione dei dati personali e da RCS Mediagroup s.p.a., medio tempore incorporante, per fusione, la RCS Quotidiani s.p.a.. Il ricorrente e la RCS Mediagroup s.p.a. hanno, altresì, depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. 3.1. Con ordinanza interlocutoria del 15/29 novembre 2018, n. 30960, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di massima di particolare importanza ad esse rimessa dall'ordinanza interlocutoria n. 28084 del 5 novembre 2018. Sopravvenuta tale decisione, è stata nuovamente fissata l'adunanza camerale per trattazione della controversia, in vista della quale il P. e la RCS Mediagroup s.p.a. hanno depositato un'ulteriore memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. 4. Il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3 e art. 7 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", censura la decisione impugnata, ritenendola "palesemente viziata, difettando pure di una congrua e logica motivazione", laddove ha ritenuto sussistere la legittimazione del ricorrente al promovimento dell'azione esclusivamente nella sua qualità di erede del defunto padre, e non già in proprio, in quanto gli articoli di cui si discorre non trattano dati pertinenziali alla sua persona, non avendo comunque il Dott. P. dedotto in giudizio lesioni riferibili a propri dati personali illecitamente trattati, ovvero lesioni a sé derivanti da un illecito trattamento dei dati del proprio congiunto, da cui ricavare un autonomo vulnus ed un autonomo diritto di tutela. Neppure sarebbe stato dirimente, ad avviso del tribunale, l'argomento di agire a tutela dell'onore e della reputazione della famiglia che da sempre gestisce le società che fanno capo al (OMISSIS), non avendo il ricorrente agito nella veste di procuratore speciale del gruppo familiare o delle società facenti capo al gruppo industriale predetto. Assume, invece, il ricorrente di non aver "dedotto in giudizio una lesione

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