trattamento prescelta dal Titolare e della sua potenziale diffusività e lesività, ed in assenza di evidenti e particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale (per richiamare la pronuncia di questa Corte n. 5525/2012), deve cedere il passo ai diritti ed alle libertà enunciate dall'art. 2 Codice Privacy, tra cui il diritto alla riservatezza, trasmodando altrimenti i limiti del trattamento pertinente, non eccedente e dunque lecito", si ascrive alla pronuncia impugnata di essere incorsa "in una palese violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 2, 7 e 11 nel ritenere prevalente l'interesse della collettività, "e in particolare del mondo economico", alla conoscenza della ormai "storica" notizia, pur in assenza di particolari esigenze che giustifichino la permanenza del dato in un archivio liberamente accessibile e creato in relazione alle (nuove) finalità storico-documentaristiche; di tal che il trattamento posto in essere dal Corriere oggi è eccedente e non pertinente rispetto alle sue finalità secondo quanto previsto dall'art. 11, dovendo prevalere il potere di controllo dell'interessato sui dati, in ragione del preminente diritto di riservatezza, protezione dei dati personali e dignità che nell'art. 2 del Codice trovano fondamento" (cfr. pag. 19 del ricorso). 5. Precisandosi, fin da ora, che i riferimenti agli articoli di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 devono intendersi effettuati ai rispettivi testi (applicabili ratione temporis) anteriori alle modifiche apportategli dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ritiene il Collegio di dover anteporre l'esame del terzo motivo allo scrutinio dei primi due, apparendo del tutto evidente il carattere centrale di esso, rispetto agli altri, sintetizzabile nell'assunto secondo cui le finalità giornalistiche giustificative della pubblicazione, all'epoca delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto Pietro P. (padre, medio tempore deceduto, dell'odierno ricorrente), dei dati inerenti la sua persona in articoli che narravano le vicende stesse, vere e note, si sarebbero del tutto attenuate in forza del lunghissimo tempo trascorso, rendendo, così, affatto lecita la domanda, oggi proposta da suo figlio, di tutela della riservatezza e del riconoscimento del conseguente diritto all'oblio. Si tratta, in altri termini, e come condivisibilmente rimarcato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta (cfr. pag. 5), di "ragionare su quali siano i dati aventi una rilevanza storica o semplicemente storiografica, la conservazione dei quali è prevalente rispetto al diritto del singolo ad essere dimenticato dal contesto storico-sociale (right to be left alone) ed al diritto del singolo a mantenere il controllo dei dati relativi alla propria sfera personale fino al punto da poterne esigere la cancellazione quando siano venute meno le esigenze che ne hanno suggerito la raccolta e la diffusione". Le argomentazioni che su tale motivo saranno svolte, e le conclusioni conseguentemente adottate, del resto, si riveleranno incidenti sull'esito degli altri. 5.1. Va immediatamente sgomberato il campo dal profilo riguardante il vizio motivazionale pure prospettato con tale censura, essendo l'assunto del tribunale, in parte qua, puntuale e comprensibile, dunque non apparente, sicché si sottrae al sindacato di legittimità ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, (qui utilizzabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 17 febbraio 2014). Come ormai noto, tale normativa, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parli, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l'ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza, restringendo l'anomalia motivazionale

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