posta alla base di quella decisione, per la quale l'articolo incriminato era stato
autonomamente caricato sul sito da Danilo Filippini; ma osservava che il
Tribunale, come in effetti emerge dalla lettura della sentenza appellata, non
aveva valutato l'ulteriore elemento costituito dalla ricezione, sulla casella di
posta elettronica dell'imputato, di una missiva con la quale lo stesso Filippini il
01/08/2009 trasmetteva al Maffeis il certificato penale del Tavecchio. Il giudizio
di responsabilità veniva pertanto formulato per l'aspetto, del tutto inesplorato in
primo grado, dell'aver l'imputato mantenuto consapevolmente l'articolo sul sito,
ricorrente contesta, dalla data appena indicata, allorché ne apprendeva
l'esistenza, fino al successivo 14 agosto, allorché veniva eseguito il sequestro
preventivo del sito; osservando inoltre la Corte d'Appello che l'invio della
descritta missiva di posta elettronica smentiva la versione dell'imputato di aver
saputo della presenza dell'articolo nel sito solo in conseguenza di detto
sequestro, e che d'altra parte la conoscenza di quella presenza da parte
dell'imputato, prima del sequestro, era confermata dalla pubblicazione di un
articolo a firma dello stesso Maffeis intitolato «chiedere se Tavecchio è stato
eletto legalmente è diffamazione», nel quale, allegando dei collegamenti al
certificato penale del Tavecchio e rispondendo ad un comunicato della
Federazione Italiana Gioco Calcio del 14/08/2008, si asseriva che dopo la
pubblicazione dell'articolo del Filippini era dovere del sito fornire un'informazione
priva di censure sulla sollevata questione dell'ineleggibilità del Tavecchio, in
conformità peraltro ai contenuti di una compagna decisamente critica condotta
dal sito nei confronti di quest'ultimo.
Per il resto il ricorso, oltre ad attingere profili di merito non valutabili in
questa sede, è generico con riguardo alla decisività della dedotta circostanza del
trovarsi l'imputato in ferie all'estero nel momento in cui sulla sua casella di posta
elettronica perveniva la missiva di cui sopra; non esplicitando il ricorrente, nel
mero riferimento ad una conseguente impossibilità per l'imputato di accedere
personalmente al sito, se tale circostanza avesse impedito allo stesso anche di
visionare la corrispondenza elettronica e prendere conoscenza del contenuto
della missiva, e in caso negativo quale ragione non avesse consentito al Maffeis
di assumere comunque le iniziative necessarie per evitare che la condotta
diffamatoria si protraesse.
La doglianza relativa alla mancata riassunzione delle prove nel giudizio di
appello è infine manifestamente infondata, essendo l'affermazione di
responsabilità, per quanto detto, giustificata non da una rivalutazione delle prove
dichiarative, ma dalla valorizzazione di un dato documentale non considerato
rilevante in primo grado.
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
consentendo che lo stesso esercitasse l'efficacia diffamatoria che neppure il
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos