posta alla base di quella decisione, per la quale l'articolo incriminato era stato autonomamente caricato sul sito da Danilo Filippini; ma osservava che il Tribunale, come in effetti emerge dalla lettura della sentenza appellata, non aveva valutato l'ulteriore elemento costituito dalla ricezione, sulla casella di posta elettronica dell'imputato, di una missiva con la quale lo stesso Filippini il 01/08/2009 trasmetteva al Maffeis il certificato penale del Tavecchio. Il giudizio di responsabilità veniva pertanto formulato per l'aspetto, del tutto inesplorato in primo grado, dell'aver l'imputato mantenuto consapevolmente l'articolo sul sito, ricorrente contesta, dalla data appena indicata, allorché ne apprendeva l'esistenza, fino al successivo 14 agosto, allorché veniva eseguito il sequestro preventivo del sito; osservando inoltre la Corte d'Appello che l'invio della descritta missiva di posta elettronica smentiva la versione dell'imputato di aver saputo della presenza dell'articolo nel sito solo in conseguenza di detto sequestro, e che d'altra parte la conoscenza di quella presenza da parte dell'imputato, prima del sequestro, era confermata dalla pubblicazione di un articolo a firma dello stesso Maffeis intitolato «chiedere se Tavecchio è stato eletto legalmente è diffamazione», nel quale, allegando dei collegamenti al certificato penale del Tavecchio e rispondendo ad un comunicato della Federazione Italiana Gioco Calcio del 14/08/2008, si asseriva che dopo la pubblicazione dell'articolo del Filippini era dovere del sito fornire un'informazione priva di censure sulla sollevata questione dell'ineleggibilità del Tavecchio, in conformità peraltro ai contenuti di una compagna decisamente critica condotta dal sito nei confronti di quest'ultimo. Per il resto il ricorso, oltre ad attingere profili di merito non valutabili in questa sede, è generico con riguardo alla decisività della dedotta circostanza del trovarsi l'imputato in ferie all'estero nel momento in cui sulla sua casella di posta elettronica perveniva la missiva di cui sopra; non esplicitando il ricorrente, nel mero riferimento ad una conseguente impossibilità per l'imputato di accedere personalmente al sito, se tale circostanza avesse impedito allo stesso anche di visionare la corrispondenza elettronica e prendere conoscenza del contenuto della missiva, e in caso negativo quale ragione non avesse consentito al Maffeis di assumere comunque le iniziative necessarie per evitare che la condotta diffamatoria si protraesse. La doglianza relativa alla mancata riassunzione delle prove nel giudizio di appello è infine manifestamente infondata, essendo l'affermazione di responsabilità, per quanto detto, giustificata non da una rivalutazione delle prove dichiarative, ma dalla valorizzazione di un dato documentale non considerato rilevante in primo grado. 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale consentendo che lo stesso esercitasse l'efficacia diffamatoria che neppure il

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos