Il tribunale aveva erroneamente interpretato l'art. 136 D.Lgs. cit., che dichiara l'inapplicabilità degli artt. 7, 11, 15 e 25 del codice sul trattamento dati personali di ordine generale alle attività con finalità giornalistica, perpetrando, in tal modo, una illecita ed ingiustificata ingerenza nel diritto della ricorrente alla libertà di espressione e di informazione come stabilita nell'art. 10 della Convenzione citata e nelle previsioni di rango sovranazionale sull'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, stabilendo il diritto alla cancellazione o all'oblio del trattamento dei dati personali con esclusione del trattamento per cui venga in esercizio il diritto alla libertà di espressione e di informazione. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. b) e d), art. 4, par. 1, lett. a), art. 12, lett. b) e art. 14, comma 1, lett. A) della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 in relazione alla normativa interna di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 99,136, 137 e 139, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La sentenza aveva infondatamente posto a carico della testata giornalistica, soggetto non legittimato a ricevere la relativa condanna, la cancellazione dell'articolo là dove avrebbe dovuto invece ordinare la deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca esterni al sito web del quotidiano. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la decisione del 13 maggio 2014 nella causa C-131/12, adottata nel procedimento Google Spain SL, aveva stabilito che il gestore del motore di ricerca deve essere considerato come il responsabile del trattamento, consistente: nel trovare informazioni pubblicate da terzi su internet; indicizzarle in modo automatico; memorizzarle e metterle a disposizione degli utenti secondo un determinato ordine di preferenza. Le decisioni di rigetto che erano state assunte in materia dal Garante della privacy, su richieste di deindicizzazione di articoli relativi a vicende processuali ancora recenti e non concluse, avevano peraltro ritenuto prevalente l'interesse pubblico ad accedere ad informazioni attraverso i motori di ricerca, nell'apprezzata non configurabilità del diritto all'oblio in ragione del tempo trascorso. Tanto era accaduto anche nel caso di specie, in cui i fatti risalivano all'(OMISSIS) ed erano come tali ancora attuali là dove il ricorso dinanzi al tribunale era stato proposto il 9 gennaio 2017. 5. Con il controricorso S.A. deduce l'infondatezza degli avversi motivi. L'articolo incriminato al momento della proposizione del ricorso era indicizzato nei motori di ricerca e non era stato ancora spostato nell'archivio storico del giornale. L'interesse pubblico alla notizia era venuto meno per il decorso del tempo, essendo inoltre il suo protagonista un "illustre sconosciuto", e non avrebbe trovato spiegazione la ragione per la quale i nome fosse stato pubblicato in chiaro e non, semmai, con l'indicazione delle sole iniziali. 6. Nella loro strumentale capacità di dare definizione e contenuto al diritto all'oblio, tema che viene qui in valutazione, i motivi proposti vanno trattati congiuntamente ed accolti nei limiti di seguito precisati. L'operazione non vuole e non può essere solo classificatoria, e vale, nel rimarcare i tratti caratterizzanti della vicenda portata all'esame di questa Corte di Cassazione e nel verificarne l'assoggettabilità ai principi nel tempo affermatisi nella giurisprudenza di legittimità e delle Corti sovranazionali, a saggiare la tenuta del diritto all'oblio quale ancillare espressione del diritto alla riservatezza o, ancora, quale diritto autonomo quanto a contenuti e rimedi, in caso di sua violazione. 7. Sul diritto alla riservatezza. 7.1. Nella ricognizione operatane in una nota pronuncia di questa Corte di legittimità (Cass. 22 dicembre 1956 n. 4487), adottata in relazione alla pretesa dei familiari eredi di un celebre protagonista del melodramma italiano, il diritto alla riservatezza non avrebbe ricevuto alcun riconoscimento nel nostro

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