avverso la sentenza del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 17/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Renzis Luisa, che ha chiesto rimettersi la causa alla pubblica udienza, o, in subordine, rettificata la motivazione sul primo motivo di ricorso, respingersi le altre censure. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. P.M.F., in proprio e quale figlio legittimo di P.P., deceduto il (OMISSIS), propose ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196 del 2003, ex artt. 145 e ss. in relazione alla pubblicazione, nell'archivio storico del sito internet de "(OMISSIS)", di due articoli a firma di N.R., titolati "(OMISSIS)" del (OMISSIS) e "(OMISSIS)" dell'(OMISSIS). 1.1. Espose che quegli articoli, comparsi illo tempore sull'edizione cartacea de "(OMISSIS)", e successivamente confluiti nell'archivio storico del sito del quotidiano, avevano ad oggetto le vicende riguardanti il rinvio a giudizio e la successiva condanna in primo grado del defunto padre, Cav. P.P., insigne imprenditore per lunghi anni a capo del (OMISSIS), importante realtà a livello Europeo nel campo tipografico. Le suddette pubblicazioni fornivano, a suo dire, una verità parziale, frammentata e fuorviante dei fatti di cronaca giudiziaria, dal momento che non riportavano l'evoluzione della vicenda, per essere stato il Cav. P. prosciolto, giusta sentenza della Corte di appello di Brescia del 15 ottobre 2001, n. 1948, passata in cosa giudicata. Rilevò che l'attualità della presenza nel sito del quotidiano di una notizia di cronaca giudiziaria, peraltro incompleta e non aggiornata, costituisse un inaccettabile vulnus alla memoria di P.P., costituendo un'informazione contraria alla realtà dei fatti, e, dunque, fortemente lesiva dell'onore, della reputazione, della dignità del de cuius ma anche della famiglia tutta che, da sempre, gestisce le società che fanno capo al Gruppo e che con essa si identificano. I due articoli risultavano, invero, facilmente reperibili sulla rete internet attraverso una ricerca con i comuni motori di ricerca ((OMISSIS)), circostanza che aumentava il carattere di diffusività dell'informazione errata. Domandò, dunque, la rimozione di quegli scritti dal sito web del "(OMISSIS)" e, in via subordinata, il loro aggiornamento, con richiesta di adozione di tutte le misure tecnicamente idonee ad evitarne la reperibilità attraverso la ricerca con i comuni motori di ricerca. 1.2. L'Autorità Garante, con provvedimento n. 196/2011, variamente motivando, ritenne infondate le richieste di cancellazione dei dati personali relativi al padre defunto dell'istante contenuti negli articoli oggetto di contestazione e di aggiornamento dei medesimi dati; dichiarò, poi, il non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad escludere l'indicizzazione degli articoli da parte dei motori esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento fornito, sul punto, un riscontro sufficiente. 2. P.M.F., in proprio e nella indicata qualità, impugnò il descritto provvedimento innanzi al Tribunale di Milano chiedendo, in via principale, la rimozione degli articoli in oggetto dal sito web del "(OMISSIS)"; in via subordinata, che fossero resi anonimi i dati personali contenuti nei menzionati articoli; in via ulteriormente gradata, che

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