dunque, concludersi nel senso che, il giudice di merito, nel considerare la permanenza dell'interesse alla conservazione del dato in ragione della rilevanza storico-sociale delle notizie di stampa, non ha violato le norme di legge (D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 2, 4, 7, 11, 23, 101 e 102; art. 6 della Direttiva Comunitaria n. 95/46; art. 2 Cost.) anche in ragione delle cautele concretamente adottate e volte alla deindicizzazione della notizia dai siti generalisti, dovendosi solo aggiungere che il generico rinvio al link (OMISSIS), inserito nello spazio deindicizzato, non è tale da porsi in violazione delle norme di legge in materia, né costituisce un argomento su cui censurare la decisione impugnata. Il bilanciamento degli interessi contrapposti, anche sotto questo ultimo aspetto, nel dare prevalenza alla storicità della notizia, ha consentito di inquadrare l'attività di mero richiamo dal sito deindicizzato, per il tramite di un link, nell'ambito di una attività lecita giuridicamente. 5.11.4. A fronte di tutto ciò, l'odierna doglianza del ricorrente si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019). 6. Alla stregua di quanto fin qui detto, e del conseguente rigetto della corrispondente doglianza, va, poi, ritenuta l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, che, come si ricorderà, censura la decisione impugnata, ritenendola "palesemente viziata, difettando pure di una congrua e logica motivazione", laddove ha ritenuto sussistere la legittimazione del ricorrente al promovimento dell'azione esclusivamente nella sua qualità di erede del defunto padre, e non già in proprio. 6.1. Giova, invero, evidenziare che, sul punto, il tribunale motivò la propria decisione argomentando nei sensi già precedentemente riportati al precedente p. 2.2.1. di questo scritto (da intendersi, qui, per brevità, interamente riprodotto), ed inoltre, dopo aver lungamente disquisito sul perché nemmeno potesse trovare accoglimento la (residua) domanda spiegata da P.M.F. in qualità di erede del defunto P.P. (cfr. il p. 2.2.2. di questo elaborato, anch'esso da considerarsi qui riprodotto), ebbe espressamente a rimarcare che la conclusione ivi esposta doveva valere anche per le domande proposte in proprio dal ricorrente ove non si fosse ritenuto di accedere alla prima soluzione già per esse descritta, derivandone, dunque, anche in tal caso, il rigetto della domanda di rimozione e cancellazione dell'articolo in esame (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). 6.2. Questa seconda ratio decidendi, evidentemente autonoma rispetto alla prima, non è stata specificamente confutata (sotto il peculiare profilo della possibilità di utilizzare i medesimi assunti per disattendere sia la domanda formulata dal ricorrente in proprio che quella da lui spiegata nella indicata qualità) nel motivo in esame, ed a tanto deve aggiungersi che, comunque, l'infondatezza, per quanto già ampiamente esposto, del terzo motivo di ricorso, consente, ormai, di ritenere non più contestabile la prima delle suddette rationes decidendi cui la seconda ha fatto esplicito rinvio per disattendere, in ogni caso, la domanda svolta da P.M.F. quale erede del defunto

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