Tale questione, siccome inerente ad un vizio dell'atto introduttivo che, ove esistente, avrebbe
precluso l'esame del merito dell'azionata pretesa, riveste priorità, sul piano logico e giuridico,
rispetto a quella su cui sono incentrati i primi due motivi. Sicché lo scrutinio del terzo motivo
deve precedere quello dei restanti mezzi di censura.
2.2. - La ricorrente, come accennato, si duole della omessa enunciazione, nel ricorso, degli
URL. L'URL (uniform resource locator) designa univocamente l'indirizzo di una risorsa sulla
rete: nella fattispecie si fa questione degli URL dei contenuti reperibili attraverso il motore di
ricerca e riferibili all'odierno controricorrente.
Google - lo si è pure anticipato - fonda le proprie doglianze sul divieto di imporre all'internet
service provider un obbligo di monitoraggio preventivo o di ricerca attiva. La deduzione si
fonda sulla disciplina del commercio elettronico (dir. 2000/31/CE) che esclude che il detto
provider possa essere tenuto a predisporre un sistema di filtraggio delle comunicazioni che
transitano per i suoi servizi.
2.3. - L'attività di Google, quale motore di ricerca, è riconducibile alla previsione dell'art. 13.1
della dir. 2000/31/CE, che contempla la prestazione del servizio di caching, consistente nella
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni effettuata al solo
scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta. Essa si
differenzia dall'attività di mere conduit, che si sostanzia nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso
alla rete di comunicazione (art. 12.1 dir. cit.) e dall'attività di hosting,
consistente nella memorizzazione di informazioni a richiesta di un destinatario del servizio
(art. 14.1), la quale è individuata, principalmente, nella fornitura di spazi digitali deputati ad
ospitare i siti web degli utenti (ma anche in altre, come ad esempio i servizi promozionali di
posizionamento che si avvalgono di parole chiave, come gli Ad Words).
Per tutte le indicate attività l'art. 15 dir. 2000/31/CE dispone che gli Stati membri non
impongano ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che
trasmettono o memorizzano, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o
circostanze che indichino la presenza di attività illecite. La Corte di giustizia ha
conseguentemente escluso che al prestatore di servizi internet possa essere imposto un
sistema di filtraggio preventivo e generalizzato idoneo ad identificare file contenenti opere
musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle quali il richiedente affermi di vantare
diritti di proprietà intellettuale (Corte giust. UE 24 novembre 2011, C-70/10, Scarlet, per il
servizio di mere conduit; Corte giust. UE 16 febbraio 2012, C-360/10, Netlog, per il servizio di
hosting).
Non è il caso, qui, di approfondire il tema afferente la precisa individuazione degli elementi
che condizionano l'obbligo, da parte del provider, di rimuovere, su richiesta dell'interessato,
contenuti lesivi dei diritti di tale soggetto.
E' opportuno però ricordare come, nella materia della proprietà intellettuale, la Corte di
giustizia abbia da tempo chiarito che, ove non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli
la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati, il prestatore (nella specie, proprio Google,