Questa si costituiva in giudizio deducendo che le domande attrici non potevano trovare accoglimento: eccepiva, in proposito, che la controparte non aveva indicato gli URL specifici dei contenuti di cui era stata domandata la rimozione e asseriva che le informazioni raggiungibili attraverso il motore di ricerca presentavano un interesse pubblico e dovevano ritenersi ancora attuali. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 14 dicembre 2016, rilevava che le informazioni di cui si dibatteva più non riflettevano un interesse per la collettività, dato che l'istante non ricopriva alcun ruolo pubblico ed erano trascorsi numerosi anni dall'accaduto; accertava, dunque, che l'attore vantava il diritto all'oblio per i fatti oggetto di causa e per l'effetto ordinava a Google Inc. la rimozione e cancellazione dal motore di ricerca Google di tutti i risultati che apparivano digitando il nome dell'attore; rigettava, invece, la domanda risarcitoria. 2. - Google Inc. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale umbro; l'impugnazione si compone di tre motivi. Resiste con controricorso B.R.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Col primo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione dell'art. 15 dir. 2000/31/CE e del D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 17, per avere il giudice del merito disposto un'inibitoria generica che comporta in capo a Google, quale internet service provider, un obbligo di ricerca attiva o di monitoraggio dei contenuti che si asseriscono lesivi del diritto alla tutela dei dati personali non specificamente identificati tramite URL. Dopo aver richiamato il regime di responsabilità dei service provider e, in particolare, dei caching provider rispetto ai contenuti generati dagli utenti, la ricorrente osserva come l'unico modo per individuare in modo specifico ed univoco detti contenuti è costituito dall'indicazione dell'URL dei medesimi, e cioè della sequenza dei caratteri che identifica l'indirizzo di una risorsa in internet. Viene lamentato che, mancando l'indicazione specifica dei detti indirizzi, l'inibitoria avrebbe un contenuto generico e implicherebbe un obbligo di ricerca attiva di contenuti non identificati e memorizzati temporaneamente dal caching provider, oltre che un obbligo di monitoraggio preventivo non compatibile con la disciplina vigente. Col secondo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 12, lett. b), e art. 14, comma 1, lett. a), della dir. 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, comma 3, lett. b), e comma 4, lett. a), nonché dell'art. 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, per avere il Tribunale ordinato la cancellazione dei dati trattati dal motore di ricerca e la cessazione del trattamento degli stessi attraverso un'inibitoria generica che comporta in capo all'internet service provider un obbligo di ricerca attiva o di monitoraggio dei contenuti in contrasto con l'art. 15 dir. 2000/31/CE, del D.Lgs. n. 70 del 2003, art. 17, dell'art. 2697 c.c., e dell'art. 115c.p.c., e art. 163 c.p.c., comma 1, n. 5. Viene osservato, in sintesi, che il divieto di imporre al provider un obbligo di monitoraggio preventivo o di ricerca attiva dei contenuti da rimuovere opera anche in materia di dati personali. Il terzo mezzo oppone l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere il giudice del merito considerato l'eccezione

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