RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza assolutoria del
Tribunale di Bergamo del 10/11/2014, appellata dal pubblico ministero, Marco
Maffeis, quale legale rappresentante della Kines s.r.I., gerente il sito internet
agenziacalcio.it,
veniva ritenuto responsabile del concorso nel reato di
diffamazione commesso in Clusone nell'agosto del 2009 in danno di Carlo
Tavecchio, presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Federazione Italiana
Filippini nel quale lo stesso definiva il Tavecchio «emerito farabutto» e
«pregiudicato doc» e ne allegava il certificato penale.
L'imputato ricorrente deduce vizio motivazionale sull'affermazione di
responsabilità; la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nel momento in
cui, dando atto che il Filippini inseriva autonomamente il commento sul sito
senza alcun intervento del gestore, riteneva quest'ultimo responsabile per il solo
fatto dell'aver il Maffeis ricevuto tre giorni dopo dal Filippini una missiva di posta
elettronica contenente il certificato penale del Tavecchio, omettendo di
considerare che in quel periodo l'imputato si trovava in vacanza all'estero e non
aveva accesso al sito; non vi sarebbe motivazione sul mancato accoglimento
della richiesta del pubblico ministero appellante di nuova assunzione delle prove
in sede di appello; la sentenza assolutoria di primo grado sarebbe stata
sovvertita omettendo la necessaria critica alle argomentazioni della stessa, ed
anzi valutando in senso accusatorio lo stesso documento, costituito dalla
comunicazione dell'imputato alla polizia postale in data 14/09/2009 con cui si
informava dell'autonomo inserimento del commento da parte del Filippini,
utilizzato dal Tribunale per escludere la responsabilità dell'imputato.
Il ricorrente chiede altresì sospensione dell'esecuzione della condanna al
risarcimento dei danni in favore della parte civile tenuto conto delle
considerazioni che precedono e della liquidazione del danno nella misura
arbitraria di C 60.000 in assenza di elementi certi sullo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata, sull'affermazione di responsabilità
dell'imputato, era coerente e rispettosa, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, dell'onere di adeguata critica dell'impostazione assolutoria della
decisione di primo grado. La Corte territoriale concordava sulla conclusione,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Gioco Calcio, pubblicando, sulla community del sito, un commento di Danilo
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