vengono identificati i reati accomunati dalla matrice del pregiudizio; la seconda
categoria, invece, include le manifestazioni di pensiero che esprimono disprezzo
nei confronti di individui appartenenti a determinate categorie o nei confronti di
determinate categorie di persone, ossia i “discorsi d’odio”.
1.1. il diritto internazionale
Il diritto internazionale, nel bilanciamento con il diritto di libera manifestazione
del pensiero, non offre alcuna protezione a messaggi di incitamento all’odio o alla
discriminazione e richiede interventi volti a prevenire e ad arginare la diffusione
di detti messaggi sul presupposto che essi costituiscano un pericolo per la
democrazia, ancora più pregnante quando la diffusione avviene attraverso i
“social media”, compromettendo altri diritti umani oggetto di tutela sul piano
internazionale come la dignità della persona, che implica il divieto di ogni
discriminazione.
•
Già la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 9 dicembre 1948
garantisce la tutela da ogni discriminazione e “contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione” (art. 7);
•
la Convenzione di New York 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione razziale (ratificata dall’Italia con la legge del 13 ottobre 1975 n.
654) all’art 1 chiarisce il rilievo giuridico della discriminazione: “Art. 1. Nella
presente Convenzione, l’espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare
ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di
distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in
condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo
politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita
pubblica.”
all’art 4 prevede “Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni
organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una
razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di una certa origine etnica,
o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di
discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure
efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto
discriminatorio tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti chiaramente enunciati
nell’articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:
a) A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla
superiorità o sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale,
nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni rasa o
gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto
apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;
b) A dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda
organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla
discriminazione razziale e che l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile
dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;
c) A non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni,
nazionali o locali, l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione
razziale.”;
•
Un espresso divieto di incitamento all’odio è stato inserito nel Patto sui
diritti civili e politici del 16 dicembre 1966: l’art. 20, infatti, impone agli Stati di
vietare nell’ordinamento interno “qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o
religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla
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