Nel bilanciamento tra la protezione della fondamentale libertà di espressione e
l'esigenza di assicurare il rispetto dei diritti della persona, l'ordinamento,
nazionale e sovranazionale (v., ad es., la sentenza della quarta sezione della
Corte europea dei diritti del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia) impone la verifica della
strumentalità dell'espressione, pur aspra, adoperata rispetto alle finalità di critica
e coglie, nel superamento di tale fondamentale requisito funzionale, la gratuità
della condotta.
Siffatto momento valutativo è certo strettamente legato agli obiettivi
adoperata, ma è necessariamente correlato anche al contenuto di quest'ultima,
in quanto la pur giustificata critica dell'operato altrui impone, comunque, il
rispetto di quelli che sono e restano limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a
tutela della dignità umana, con la conseguenza che alcune modalità espressive
sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che
esse manifestano o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da
considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate,
tranne che siano riconoscibilmente utilizzate ioci causa (Sez. 5, n. 19070 del
27/03/2015, Foti, Rv. 263711).
In questa prospettiva, ben s'intende che Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011,
Gallina, Rv. 251535, non massimata sul punto, abbia ritenuto che assume rilievo
determinante la valenza sociale delle parole, al di là e al di fuori della specifica
intenzione di chi le adopera, con la conseguenza che obiettivamente lesive
dell'onore sono quelle espressioni con le quali si "disumanizza" la vittima,
assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni,
disgustosi, quali appunto un escremento.
Nel caso di specie, la finalità generale perseguita dall'autore del commento, ossia
quella descritta dalla sentenza impugnata di aggredire l'ambiguità del sistema di
controvalori mafioso, non risulta idonea a giustificare la lesione di un valore
fondamentale della persona. E, si ritiene doveroso aggiungere, di qualunque
persona, anche del riconosciuto autore di delitti efferati, giacché proprio il
rispetto di tali diritti vale a qualificare la superiorità dell'ordinamento statale,
fondato sulla centralità della protezione dell'individuo, rispetto ad organizzazioni
criminali, che invece si nutrono del sostanziale disprezzo di chi non risponda alle
proprie finalità, quale che sia il modo in cui esse possano autorappresentarsi per
cercare di conquistare consenso sociale.
Le superiori considerazioni non sono inficiate dall'accostamento di Cosa Nostra
ad una montagna di escrementi, secondo una celebre frase destinata a
sottolineare proprio la devastante capacità delle associazioni mafiose di intaccare
le strutture portanti della società civile. Si tratta, all'evidenza, di
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
comunicativi perseguiti e allo specifico contesto nel quale l'espressione è
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