Nel bilanciamento tra la protezione della fondamentale libertà di espressione e l'esigenza di assicurare il rispetto dei diritti della persona, l'ordinamento, nazionale e sovranazionale (v., ad es., la sentenza della quarta sezione della Corte europea dei diritti del 30/06/2015, Peruzzi c. Italia) impone la verifica della strumentalità dell'espressione, pur aspra, adoperata rispetto alle finalità di critica e coglie, nel superamento di tale fondamentale requisito funzionale, la gratuità della condotta. Siffatto momento valutativo è certo strettamente legato agli obiettivi adoperata, ma è necessariamente correlato anche al contenuto di quest'ultima, in quanto la pur giustificata critica dell'operato altrui impone, comunque, il rispetto di quelli che sono e restano limiti invalicabili, posti dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, con la conseguenza che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano riconoscibilmente utilizzate ioci causa (Sez. 5, n. 19070 del 27/03/2015, Foti, Rv. 263711). In questa prospettiva, ben s'intende che Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011, Gallina, Rv. 251535, non massimata sul punto, abbia ritenuto che assume rilievo determinante la valenza sociale delle parole, al di là e al di fuori della specifica intenzione di chi le adopera, con la conseguenza che obiettivamente lesive dell'onore sono quelle espressioni con le quali si "disumanizza" la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni, disgustosi, quali appunto un escremento. Nel caso di specie, la finalità generale perseguita dall'autore del commento, ossia quella descritta dalla sentenza impugnata di aggredire l'ambiguità del sistema di controvalori mafioso, non risulta idonea a giustificare la lesione di un valore fondamentale della persona. E, si ritiene doveroso aggiungere, di qualunque persona, anche del riconosciuto autore di delitti efferati, giacché proprio il rispetto di tali diritti vale a qualificare la superiorità dell'ordinamento statale, fondato sulla centralità della protezione dell'individuo, rispetto ad organizzazioni criminali, che invece si nutrono del sostanziale disprezzo di chi non risponda alle proprie finalità, quale che sia il modo in cui esse possano autorappresentarsi per cercare di conquistare consenso sociale. Le superiori considerazioni non sono inficiate dall'accostamento di Cosa Nostra ad una montagna di escrementi, secondo una celebre frase destinata a sottolineare proprio la devastante capacità delle associazioni mafiose di intaccare le strutture portanti della società civile. Si tratta, all'evidenza, di Corte di Cassazione - copia non ufficiale comunicativi perseguiti e allo specifico contesto nel quale l'espressione è

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