informazioni contenute nel solo archivio cartaceo a differenza dell'archivio on line che, per i mezzi di cui si avvale, presenta una maggiore lesività nel trattamento del dato. (...) Se è vero quanto evidenziato dalla difesa della parte contro ricorrente, cioè che, consultando l'archivio storico, l'utente può autonomamente comprenderne la eventuale inattualità della notizia, apprezzandone, invece, il valore di documento storico, con le sue potenzialità, ma anche i suoi limiti, in termini di informazione, è altrettanto vero che la rapidità di consultazione dell'archivio on line possa risultare molto più lesiva di una consultazione cartacea. A differenza degli archivi cartacei, gli archivi on line sono accessibili dalla rete e non garantiscono le medesime esigenze di riservatezza di un archivio cartaceo...". 5.8. Tanto premesso, la giurisprudenza tutta fin qui riportata rappresenta un tentativo di fornire un quadro "unificante" di una materia magmatica ed innovativa, quale quella della tutela del diritto all'oblio, foriera, peraltro, di svariati interrogativi di carattere sostanziale ed applicativo. 5.8.1. Si è, invero, sottolineato, in dottrina, che il diritto all'oblio, sviluppatosi in seno al lungo percorso giurisprudenziale ed evolutivo dei diritti alla riservatezza ed all'identità personale, ed oggi espressione della moderna accezione dinamica del diritto alla protezione dei dati personali quale diritto all'autodeterminazione informativa, non si presta ad esercizi di sintesi o generalizzazioni. La tutela dei diritti fondamentali alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali segue e si conforma, infatti, allo sviluppo tecnologico e, dunque, va raccordata alla fattispecie concreta, tenendo in debita considerazione le tecniche di veicolazione e circolazione dell'informazione utilizzate. In altre parole, è impossibile effettuare una reductio ad unum del diritto all'oblio, discutendo di un "fondamentale diritto" a che informazioni relative ad una determinata persona non vengano rievocate, ripubblicate o ridiffuse ove non vengano soddisfatte determinate condizioni. La prospettiva della protezione dei diritti fondamentali di cui agli artt. 7 e 8 Carta di Nizza è, infatti, sempre più proiettata verso una tutela di tipo rimediale e sensibile alla concreta conformazione della fattispecie. Se è vero che il concetto di oblio è strettamente collegato all'elemento del decorso del tempo in senso oggettivo (e quindi rispetto alla prima diffusione dell'informazione) e soggettivo (relativamente all'impatto sortito dall'attività di ridiffusione sulla corretta ed attuale proiezione sociale dell'interessato), una sua corretta declinazione non può prescindere dall'analisi dei diversi piani di proiezione degli interessi alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali sulle contrapposte istanze pubbliche o private di accesso, circolazione e sfruttamento delle informazioni. 5.8.2. Affrontando la riflessione sul medium utilizzato per veicolare, a distanza di tempo, una determinata informazione, emerge come le pronunce giurisprudenziali in precedenza richiamate si riferiscano, in buona parte, alla declinazione on line del diritto all'oblio, concernendo, peraltro, ipotesi diverse di trattamento, con le sole eccezioni della rievocazione di fatti da parte di un quotidiano cartaceo nella seconda metà degli anni novanta dello scorso secolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 09/05/2013) 26/06/2013, n. 16111. Su fattispecie analoga è intervenuta anche la citata, recente, Cass., SU, n. 19681 del 2019) e dello speciale sistema di pubblicità attuato con l'istituzione del registro delle imprese (Corte giust. UE, 9.3.2017, causa C-398/15 e Cass. n. 19761 del 2017). Affatto peculiare, invece, è stata la fattispecie affrontata da Cass. n. 6919 del 2018 (concernente la ridiffusione di una "intervista

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