della dignità delle persone alle quali è fatto riferimento, il che nel caso in esame
non è avvenuto, risultando sussistente la responsabilità per la ravvisata condotta
discriminatoria.”
1.5. conclusioni
Dal complesso quadro di fonti normative sopra delineato, alcune delle quali aventi
valore di fonti sovraordinate (come le norme costituzionali, o quelle
sovranazionali in base all’art 117 della Costituzione), emerge con chiarezza che
tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri
diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della
dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti
inviolabili spettanti ad ogni persona.
La libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e
discriminatori (vietati a vari livelli dall’ordinamento interno e sovranazionale).
Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un
controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti (come si è visto),
ai social network come Facebook, che ha sottoscritto l’apposito Codice di
condotta.
Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di una generalizzata compressione per
via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della
possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social
media, strumento attraverso il quale i produttori di contenuti sono in grado di
raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al fine di consentire la
diffusione di informazioni concernenti l’attività di una determinata formazione
politica.
D’altro canto non si può sottovalutare il ruolo spettante a Facebook in materia
anche con riferimento al rischio della diffusione in forma “virale” di discorsi
d’odio o di discriminazione, e dell’impatto sui diritti umani che una simile
diffusione sul web può avere.
Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del
diritto alla libertà di opinione e di espressione, nel suo rapporto del 9 ottobre 2019
(A/74/486), ha affermato che un’espressione discriminatoria o di odio, lasciata
virale e non controllata, può creare un clima e un ambiente che inquina il dibattito
pubblico e nuocere anche a coloro che non sono utenti della piattaforma. In un
altro rapporto il Relatore speciale sulla promozione e la protezione del diritto alla
libertà di opinione e di espressione del 6 aprile 2018, A/HRC/38/35, ha
espressamente chiesto alle società dell’ICT di applicare i Principi Guida su
Business and Human Rights e di agire con diligenza per fronteggiare l’odio
digitale.
Del resto “La tolleranza e il rispetto della dignità di tutti gli esseri umani
costituiscono il fondamento di una società democratica e pluralista. Ne consegue
che, in via di principio, si può considerare necessario, nelle società democratiche,
sanzionare e cercare di prevenire tutte le forme di espressione che diffondono,
incitano, promuovono o giustificano l’odio basato sull’intolleranza …” (CEDU
Erbakan c. Turchia, sentenza del 6 luglio 2006)
2. le condizioni contrattuali
Facebook è un soggetto privato, pur svolgendo un’attività di indubbio rilievo
sociale, ed il rapporto tra le parti in causa è regolato, oltre che dalla legge, anche
dalle condizioni contrattuali alle quali la parte aderisce quando chiede di iscriversi
al social network. Fermi restando gli obblighi di sorveglianza più sopra descritti
derivanti dalla speciale posizione di Facebook e dalla sua adesione al codice di
condotta della Commissione Europea.
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